Court remands case to public hearing to resolve conflicting precedents on inheritance division registration tax base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve a significant legal uncertainty regarding the tax base for inheritance division registration. The tax agency argued the base should include lifetime gifts subject to collation, while the notary contended it should only include the estate's net value. The Court recognized the lack of a unified judicial solution on this issue and ordered a full public trial to establish the correct legal interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34, co. 1° d.P.R. 131/86; Art. 380 bis.1 c.p.c.: When conflicting precedents exist on the tax base for inheritance division registration involving collated gifts, the case must be remanded to a public hearing to determine the correct legal rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 568/2020 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - ricorrente - contro Stivali Maria Cristina, notaio in Roma, ivi el.dom.ta in Via Nomentana 91 presso lo studio dell’avv. Giovanni Beatrice che la rappresenta e difende in giudizio come da procura speciale in atti; - controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lazio n.5955/18 del 17.9.18;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Rilevato che: § 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato al notaio Stivali in recupero, ex art.34 d.P.R. 131/86, della maggiore imposta di registro dovuta sull'atto di divisione di comunione ereditaria (eredità F i r m a t o D a :
C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 568/2020 Numero sezionale 1976/2022 Numero di raccolta generale 17743/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Candeloro) da lei rogato il 7.4.2014 e già sottoposto ad auto-liquidazione telematica.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - correttamente il notaio aveva proceduto al versamento dell'imposta di registro con aliquota dell’1% e non con la maggiore aliquota dovuta, ex art.34, co. 2^ cit., in caso di conguaglio superiore del 5% del valore della quota di diritto divergente da quella di fatto, dal momento che alla base imponibile per l'imposta di registro concorreva anche il valore del bene donato in vita dal de cuius ad uno dei condividenti (Marcella Candeloro), e come tale sottoposto al regime civilistico della collazione ex artt.737 segg. cod.civ.; - per contro, diversamente ragionando (cioè individuando la base imponibile sul solo relictum oggetto di divisione) si determinava una tassazione indebita facendo emergere dei conguagli eccedenti (nella specie a favore, non a carico, della donataria) in forza di un'operazione meramente fittizia e non rispondente né al principio di capacità contributiva, nè alla disciplina civilistica della collazione, con stravolgimento a fini esclusivamente fiscali degli effetti propri della divisione.
Resiste con controricorso e memoria la Stivali, la quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione dell’Agenzia, in quanto notificato a mezzo Pec il 17 dicembre 2019 a fronte di sentenza di appello, non notificata, pubblicata il 17 settembre 2018. L’eccezione non sembra tuttavia farsi carico del disposto di cui all’art.9 co. 11 d.l. 119/18 (entrato in vigore il 24.10.2018) conv. in l. 136/18, secondo cui: “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.
Come si evince dalla lettera di legge, a differenza dell’ipotesi di sospensione del giudizio, che presuppone l’istanza del contribuente (co.10), la sospensione dei termini di impugnazione opera automaticamente – nei confronti di ogni parte - per il solo fatto che la lite pendente rientri tra quelle definibili, e che i termini in questione vengano a scadere entro l'arco temporale indicato dalla norma. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 568/2020 Numero sezionale 1976/2022 Numero di raccolta generale 17743/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.34 d.P.R. 131/86, 8, co. 4^, d.lgs. 546/90, nonché 737, 747, 750 e 751 cod.civ.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, per le comunioni ereditarie, la massa comune ai fini dell'articolo 34 cit. (co. 1^) è costituita ex lege dall'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione la quale, appunto (art.8 cit.), fa esclusivo riferimento al relictum non anche al donatum oggetto di collazione (invece rilevante ai diversi fini della franchigia); inoltre, la donazione del bene oggetto di collazione (la cui esclusione dalla base imponibile è stata già affermata dalla giurisprudenza della S.C.) integra un’attribuzione di ricchezza esulante dalla divisione, nella quale rientra soltanto come imputazione di quota e calcolo fittizio.
Nel caso di specie, si osserva, “la divisione tra i coeredi interessati è avvenuta proprio mediante l'imputazione alla quota a sé spettante ad opera della condividente donataria, signora Marcella Candeloro, dei beni da lei ricevuti a titolo di donazione, con prelievo, ad opera dei restanti condividenti, di quote superiori a quelle di diritto del relictum” (ric. pag.13). § 2.2 Sulla base di questa doglianza emerge dunque il seguente problema di causa: se nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex art.34 d.P.R. 131/86, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la presenza di conguagli tra coeredi tassabili come vendita (perché comportanti eccedenza di più del 5% della quota di diritto spettante a ciascun coerede su tale massa comune) si debba tenere conto - oppure no - del valore del bene donato in vita dal de cujus ad uno dei coeredi condividendi, ed oggetto di collazione.
Si tratta di questione di indubbio rilievo nomofilattico che, allo stato, non ha ancora trovato univoca soluzione di legittimità, riscontrandosi decisioni che, anche recentemente, hanno dato origine ad esiti divergenti (in senso positivo: Cass.n. 22123/21; in senso negativo: Cass.nn. 11040/21, 25929/18; 8335/06). Ciò rende opportuno che la causa sia assegnata dall'adunanza camerale ex art. 380 bis.1, c.p.c. all’udienza pubblica ed alle forme di massimo contraddittorio da quest’ultima previste. PQM F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 568/2020 Numero sezionale 1976/2022 Numero di raccolta generale 17743/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 La Corte - dispone rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica; - si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto in data 26 maggio 2022.
Il Presidente Domenico Chindemi F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S