Italian Court dismisses appeal due to failure to notify Revenue Agency with mandatory State Attorney representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant failed to properly notify the Revenue Agency with the required State Attorney representation. The appellant only notified the agency through a private lawyer, violating the mandatory rule that the State Attorney must represent the agency in high-value tax disputes. Consequently, the court ordered the appeal to be re-notified with the correct legal representation before the case could proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 comma 4 r.d. n. 1611/1933; Art. 43 comma 4 r.d. n. 1611/1933: The State Attorney must represent the Revenue Agency in tax appeals exceeding specific thresholds, and failure to use the State Attorney renders the notification null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17680-2020 proposto da: DE MARZO SIMONA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SABRINA PRIMAVERA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a :
S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 17680/2020 Numero sezionale 1964/2022 Numero di raccolta generale 17741/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 - intimati– verso la sentenza n. 160/4/2020 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 10/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Simona De Marzo propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 724/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche, annualità 2008;
Agenzia Entrate Riscossione e Regione Lazio sono rimaste intimate; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato, oltre che alla Regione Lazio, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 1.2. è stata infatti depositata dalla ricorrente unicamente la documentazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione presso il suo difensore in appello, Avvocato Stefania Stefani; 1.3. al riguardo va applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui <<ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 17680/2020 Numero sezionale 1964/2022 Numero di raccolta generale 17741/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>>; 1.4. la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del <<Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra ADER ed Avvocatura Generale dello Stato>>, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso>> (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti <<l'attività di riscossione>> pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 F i r m a t o D a :
M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 17680/2020 Numero sezionale 1964/2022 Numero di raccolta generale 17741/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo <<questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione>> (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; 1.5. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che <<il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di ADER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro>>; 1.6. come peraltro confermato anche dal <<Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione>> (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); 1.6. ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; 1.7. nel caso in esame, non essendo stata dimostrata la sussistenza di siffatta delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, il ricorso doveva essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; 1.8.
è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 17680/2020 Numero sezionale 1964/2022 Numero di raccolta generale 17741/2022 Data pubblicazione 31/05/2022
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.5.2022. Il Presidente Giacomo Stalla F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :