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Ordinanza Interlocutoria — n. 17719/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary party participation under Article 331 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17719/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alessandro Barcellini against a tax liquidation decision regarding a trust. The court found that the necessary procedural party, Notary Fabio Autieri, had not been integrated into the proceedings despite being a dependent cause under Article 331 of the Civil Procedure Code. Consequently, the case was remitted to a new role to ensure the integration of the contradictory before any final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; The court must integrate the contradictory of office when necessary parties are missing in dependent causes to prevent divergent final rulings.

Parole chiave

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necessary joinder of parties dependent causes integration of contradictory tax trust litigation procedural defect remittal to new role Article 331 Civil Procedure Code liquidazione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
tra le dette parti sussiste litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro dipendenti ex art. 331 c.p.c.; 1.3.
art. 331 c.p
tra le dette parti sussiste litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro dipendenti ex art. 331 c.p.c.; 1.3.
art. 331 cod. proc. civ
in tema d'impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione del contraddittorio è infatti necessaria, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd.
art. 14 D.Lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1225/2007
Cass. n. 14253/2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7562-2016 proposto da: BARCELLINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO PAGANI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato RINO CASAROTTI giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7562/2016 Numero sezionale 1986/2022 Numero di raccolta generale 17719/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 verso la sentenza n. 859/01/2015 della Commissione Tributaria Regionale del PIEMONTE, depositata il 18/9/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Alessandro Barcellini propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello dell’odierno ricorrente e di Fabio Autieri avverso la sentenza n. 80/6/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con irrogazione sanzioni per imposta di donazione sul trust ETR 200 costituito con atto notarile (redatto da Fabio Autieri) dell’11.3.2010;

Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. l'impugnata sentenza è relativa a controversia avente come parti Alessandro Barcellini, Fabio Autieri e l’Agenzia delle entrate, come riportato nelle premesse della sentenza in oggetto; 1.2. tra le dette parti sussiste litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro dipendenti ex art. 331 c.p.c.; 1.3. in tema d'impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione del contraddittorio è infatti necessaria, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nelle ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano due (o più) rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), sicché, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma procura che il simultaneus processus non sia dissolto e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7562/2016 Numero sezionale 1986/2022 Numero di raccolta generale 17719/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (cfr.

Cass. n. 1225/2007; n. 14253/2016); 1.4. nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ad oggetto un avviso di liquidazione, relativo a recupero a tassazione di somme in seguito a costituzione di trust da parte di Alessandro Barcellini con atto notarile redatto da Fabio Autieri, emesso nei confronti di quest’ultimo, in qualità di Notaio, con conseguente chiamata in causa dell’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992, in quanto tenuto, in rivalsa, al pagamento dell’imposta; 1.5. si impone, pertanto, come si è detto, la necessità di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti del Notaio Fabio Autieri in quanto il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato solo all’Agenzia delle Entrate; 1.6. la causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo, dovendo integrarsi il contraddittorio nei riguardi di Fabio Autieri

P.Q.M.

La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Fabio Autieri; assegna all'uopo termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S