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Ordinanza — n. 17716/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming factual error regarding tax assessment on inheritance division judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17716/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the Regional Tax Commission erred factually by assessing taxes on a judicial division of inherited property, claiming a discrepancy between factual and legal shares. The court rejected this, noting the lower court's assessment was based on a contested adversarial proceeding and did not involve a factual oversight or unexamined issue.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: A revocation appeal based on factual error is inadmissible if the contested fact was the subject of a specific adversarial debate and the lower court's decision was not based on a perceptual mistake or oversight.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility factual error requirement adversarial debate necessity tax assessment on judgments inheritance division property divisione della massa ereditaria revisione della tassazione fiscale splitting dei redditi coniugali

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28473/2017 R.G. proposto da: Macro Maria Pia, res.in Roma, ivi el.dom.ta in Via Lamarmora 8, presso lo studio dell’avv.Emilio Ponticiello che la rappresenta e difende in giudizio come da procura speciale in atti; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - controricorrente - Ricorso cumulativo avverso sentenze Commissione Tributaria Regionale Abruzzo nn. 481 e 482/02/2017 del 29.5.2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Rilevato che: § 1. Maria Pia Macro propone un motivo di ricorso cumulativo per la cassazione delle due sentenze in epigrafe indicate, con le quali la Commissione Tributaria Regionale – adita con due distinti ricorsi di identico contenuto e tra le stesse parti (proc. nn.1142 e 1143/16 rga) – ha ritenuto inammissibile la proposta revocazione per errore di fatto, ex art.395 n.4) cod.proc.civ., delle sentenze nn. 468-469/1/16 del 21.4.2016 con cui la stessa Commissione Tributaria Regionale F i r m a t o D a :

C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28473/2017 Numero sezionale 1975/2022 Numero di raccolta generale 17716/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, e ritenuto legittimi tanto l’avviso di liquidazione quanto il diniego di rimborso in autotutela da quest’ultima notificati ad essa ricorrente.

Più in particolare, con la sentenza revocanda la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria di sottoporre ad imposta proporzionale di registro ed ipocatastale (con l'aliquota propria delle sentenze costitutive del diritto, e non di quelle meramente dichiarative dell'avvenuta divisione) la sentenza n. 703/14, con la quale il Tribunale di Sulmona aveva disposto la divisione di beni immobili caduti in comunione ereditaria, mediante assegnazione del compendio immobiliare alla stessa Macro con obbligo di conguagli in denaro ai condividenti.

Conguagli che, risultando nella specie superiori del 5% alla quota di diritto a questi ultimi spettanti, concretavano, per l’eccedenza, vendita ex art.34 d.P.R. 131/86. Nelle due sentenze qui impugnate, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il ricorso per revocazione fosse inammissibile, non vertendosi nella specie di errore percettivo di fatto, posto che la sentenza revocanda: - aveva esaminato specificamente il punto concernente la effettiva sussistenza di disparità tra quote di fatto e quote di diritto, l'esistenza dei conguagli in denaro, la loro eccedenza del 5% rispetto alle quote di diritto; - aveva conseguentemente ritenuto correttamente applicata la disciplina dell'articolo 34 cit. sull’ammontare risultante dai prospetti (specchietti analitici) prodotti in giudizio dall'amministrazione finanziaria, ed appunto attestanti la suddetta disparità (pagg.7-8 sent.cit.), con conseguente natura costitutiva, non meramente dichiarativa, della sentenza di divisione.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha depositato memoria. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla inesistenza di disparità tra quote di fatto e quote di diritto; disparità che la sentenza revocanda aveva desunto errando nella quantificazione del valore della massa comune (pari a totali euro 158.347,00 e non ad euro 130.570,00). Qualora essa avesse colto il maggior valore della massa comune, avrebbe - per ciò stesso - escluso la disparità tra quote di fatto e quote di diritto e, F i r m a t o D a :

C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28473/2017 Numero sezionale 1975/2022 Numero di raccolta generale 17716/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 conseguentemente, escluso tanto l'eccedenza dei conguagli quanto l'applicabilità nella specie del regime proprio della vendita ex articolo 34 cit..

§ 2.2 Il motivo è inammissibile. Non già perché cumulativamente proposto contro due distinte sentenze della CTR, essendo queste ultime di identico contenuto, emesse tra le stesse parti e concernenti l’identica questione della revocabilità, per medesimo asserito errore di fatto, delle sentenze Commissione Tributaria Regionale citate (sui presupposti di ammissibilità del ricorso cumulativo di legittimità si rinvia a Cass.nn.8075/13, 6063/15; 21005/19 ed altre), ma perché non mirato sulla ratio decidendi di tali sentenze, ed impropriamente basato sull’ipotesi di ‘omesso esame’ di fatto decisivo e controverso ex art. 360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ..

Va infatti considerato che: - l'errore di fatto revocatorio era stato dalla contribuente dedotto sotto il profilo della erronea percezione del valore della massa comune e dell'errore sulla divergenza tra quote di diritto e quote di fatto (con versamenti di conguaglio eccedenti il 5%) che da questa erronea percezione iniziale era conseguito; - lungi dall'essere stato omesso, questo decisivo elemento di causa è stato vagliato nelle due sentenze qui impugnate, nelle quali i giudici regionali hanno espressamente escluso che tale errore si fosse verificato, dal momento che la sentenza revocanda non era incorsa in alcuna svista osservando come dalle risultanze di causa risultasse ‘agevolmente’ la discrepanza tra quote di fatto e di diritto, con quanto ne conseguiva ai sensi di legge (art.34 cit.); - le due sentenze in esame (le uniche che costituiscono riferimento per il giudizio di legittimità delle quali sono state investite) hanno poi osservato come la valutazione offerta nella sentenza revocanda, non solo non fosse dipesa da una svista o da una erronea percezione dei valori economici in questione quanto dall'adesione ai calcoli a tal fine analiticamente dedotti dall'amministrazione finanziaria, ma fosse stata comunque resa all'esito di uno specifico e dibattuto contraddittorio tra le parti, così da escludersi anche sotto questo profilo il carattere revocatorio dell'affermato errore, ex art.395 n.4) cod.proc.civ. (‘se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare’);

F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28473/2017 Numero sezionale 1975/2022 Numero di raccolta generale 17716/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 - con il motivo di ricorso in questione si reitera puramente e semplicemente, in questa sede di legittimità, l’identica deduzione dell'asserito errore di fatto, senza che la doglianza si faccia minimamente carico di censurare le sentenze impugnate nel loro nucleo decisorio fondante, costituito appunto dalla ritenuta insussistenza, nella specie, dei requisiti dell'errore di fatto revocatorio (insussistenza di una svista percettiva; fatto oggetto di contraddittorio tra le parti); - la lacuna censoria appare anzi tanto più grave perché, da un lato, viene dedotta come ‘omesso esame’ di un fatto decisivo e non, ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ., come violazione o falsa applicazione della legge processuale (art.395 n.4) cit.) e, dall'altro, mira in tal modo ad ulteriormente confutare nella presente sede una decisione (quella contenuta appunto nella sentenza di cui è stata chiesta la revoca) ormai definitiva perché non a tempo debito impugnata in via ordinaria.

Ne segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 26 maggio 2022. Il Presidente Domenico Chindemi F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s