Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17712/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to settlement agreement extinguishing the legal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17712/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a settlement agreement reached between the taxpayer and the municipality. Although the company had appealed a tax assessment for 2011, the parties mutually agreed to resolve the dispute, leading to a formal request for the process's extinction. Consequently, the court ruled that no further judicial review was necessary as the underlying controversy had been settled.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement resolving the dispute, the judicial proceedings are extinguished and no further appeal is permitted.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation settlement agreement extinction of proceedings Cassazione TARSU assessment contenzioso tributario arretrati d'imposta tassa sui rifiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
vista l’avvenuta rinuncia, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17471-2014 proposto da: ASTRONOMO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato VINCENZO BIZZARRO, che la rappresenta e difende giusta procura estesa a margine del ricorso - ricorrente– contro COMUNE DI MARCIANISE, in persona del Sindaco pro tempore EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17471/2014 Numero sezionale 1985/2022 Numero di raccolta generale 17712/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 TARÌ S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimati – avverso la sentenza n. 535/31/2014 della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA, depositata il 20/1/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la società ricorrente, esercente attività commerciale all'interno del centro orafo Tarì, sito in territorio del comune di Marcianise, ha impugnato la cartella di pagamento relativa a TARSU/SMALT per l'anno 2011 deducendone sotto diversi profili l'illegittimità; il giudice di primo grado respingeva il ricorso con sentenza impugnata dalla contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale, con la pronunzia indicata in epigrafe, respingeva l'appello; la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Comune di Marcianise, Equitalia Sud s.p.a. e Tarì S.c.p.a. non hanno svolto attività difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. risulta da ultimo depositato atto con il quale il Comune di Marcianise e la società contribuente, unitamente alla società Il Tarì s.c.p.a., hanno raggiunto un accordo transattivo concernente, tra l'altro, il presente procedimento, con rinuncia agli atti del giudizio ed istanza di declaratoria di estinzione del processo, stante l’avvenuta transazione della lite (nell’ambito di un più vasto contenzioso Tarsu con vari operatori economici della zona); 1.2. il giudizio va pertanto dichiarato estinto ex art.390 c.p.c.; 1.3. vista l’avvenuta rinuncia, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17471/2014 Numero sezionale 1985/2022 Numero di raccolta generale 17712/2022 Data pubblicazione 31/05/2022

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4