Cassation court dismisses tax appeal for enforcing a non-executory judgment regarding inheritance tax refund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal seeking enforcement of a prior judgment granting an inheritance tax refund. The taxpayers argued that the Regional Tax Commission violated procedural rules by refusing to enforce the earlier decision, but the court found no such violation. The court ruled that enforcement proceedings under Article 70 of D.Lgs. 546/1992 require an executable judgment containing specific execution orders, which was absent in the underlying case. Consequently, the request for enforcement was inadmissible, and the taxpayers were ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 d.lgs. n. 546/1992; The enforcement judgment against the Treasury is admissible only if the underlying decision is executable and contains specific orders for execution, as mere declaratory judgments without such prescriptions cannot serve as the basis for enforcement proceedings.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4332-2018 proposto da: MUSU ANDREA MUSU GIOVANNI FRANCESCO MUSU LUCIANO MUSU GIULIO elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIORGIO CLEMENTI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4332/2018 Numero sezionale 1987/2022 Numero di raccolta generale 17707/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – verso la sentenza n. 3878/10/2017 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 26/6/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Andrea, Giovanni Francesco e Luciano Musu propongono ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto il ricorso, ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, per ottenere l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 4353/2014, con cui la medesima Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 20/62/2012 che aveva accolto il ricorso avverso diniego di rimborso delle somme versate all’Erario a seguito di errata valutazione dell’asse ereditario materno dei ricorrenti;
Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; i ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo i ricorrenti lamentano l'inosservanza delle norme sul procedimento ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, censurando la sentenza impugnata per avere vanificato le finalità del giudizio d'ottemperanza; 1.2. i ricorrenti assumono di aver richiesto, con il ricorso in ottemperanza, il quantum dovuto in relazione alla richiesta di rimborso dell’imposta di successione accolta dalla sentenza n. 4353/2014 della C.T.R. di Roma, passata in giudicato; 1.3. le doglianze sono infondate;
F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4332/2018 Numero sezionale 1987/2022 Numero di raccolta generale 17707/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1.4. la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 19/10/2018, n. 26433), è ferma nel ritenere che «il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni Tributarie, regolato dall'art.70 del d.lgs. n. 546 del 1992 è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell'atto posto in essere dalla medesima, in ottemperanza al giudicato, rispetto al contenuto della sentenza da eseguire ... esso presenta connotati diversi rispetto al corrispondente e, per alcuni versi, concorrente giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando anche, e specificamente, se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (Cass.n.646/2012; id.n.20202/2010); 1.5. ne discende che se, per un verso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), per altro verso, può - e deve - essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (cfr.
Cass. n. 15827/2016); 1.6. è stato, altresì, chiarito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28286 del 18/12/2013) che in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, disciplinato dall'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire»; 1.7. nella specie, la Commissione Tributaria Regionale, adita quale giudice dell'ottemperanza, non è incorsa nella violazione delle norme di legge, prospettata dai ricorrenti e, anzi, si è conformata a questi princìpi di diritto nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 4332/2018 Numero sezionale 1987/2022 Numero di raccolta generale 17707/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1.8. invero, la pretesa processuale dei contribuenti non era rivolta all'ottemperanza di un giudicato di condanna nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in misura corrispondente a quanto dagli stessi versato all’erario a seguito dell’errata valutazione dell’asse ereditario materno, avendo la Commissione Tributaria Regionale confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso avverso il diniego di rimborso della somma, versata all’Erario, pari ad Euro 15.000,00, come da richiesta presentata in data 5.2.2001; 1.9. gli stessi ricorrenti affermano che il riferimento a tale somma, nelle premesse delle sentenze di primo e secondo grado, di cui è chiesta l’ottemperanza, sarebbe riferibile ad un mero errore materiale (<<una svista>>), ma non dimostrano in alcun modo, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, che la Commissione Tributaria Regionale abbia condannato l’Erario a ricalcolare la somma dovuta ai ricorrenti in conseguenza della dichiarazione integrativa della denuncia di successione, presentata in data 11.2.2009;
2. da ciò discende il rigetto del ricorso;
3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A