Italian Court dismisses tax appeal regarding late inheritance declaration sanctions under specific legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that annulled inheritance tax penalties. The agency argued that the lower court violated tax laws by removing sanctions for a late supplementary inheritance declaration, while the taxpayer contended the penalties were unjustified. The court ruled that the specific sanction for late declarations only applies if the late filing constitutes a true omission preceding an official tax assessment, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 comma 1; Art. 50 D.Lgs. 31/1990 n. 346; Art. 33 comma 1; Art. 52 D.Lgs. 31/1990 n. 346: In inheritance tax matters, a violation of the six-month filing deadline is not specifically sanctioned unless it constitutes a true omission preceding an ex officio tax assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7632-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro CONFALONIERI MARIA ROSA - intimata – avverso la sentenza n. 3481/05/2018 della Commissione Tributaria Regionale della LOMBARDIA, depositata il 26/7/2018; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7632/2019 Numero sezionale 1988/2022 Numero di raccolta generale 17701/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 67/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Como, in accoglimento del ricorso proposto da Maria Rosa Confalonieri avverso avviso di liquidazione con cui erano state irrogate sanzioni per omessa dichiarazione di successione (periodo di imposta 2014) in relazione alla dichiarazione di successione integrativa tardiva, presentata dalla suddetta contribuente;
Maria Rosa Confalonieri è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (artt. 31, comma 1, e 50 TUS e art. 13 d.lgs. n. 472/1997) per avere la Commissione Tributaria Regionale annullato le applicate sanzioni in ragione della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa di successione oltre l’anno dalla sua apertura; 1.2. la doglianza è infondata; 1.3. la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. nn. 27840/2018, 6940/2013, 11569/2006), è ferma nel ritenere che in tema di imposta di successione, la violazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, a norma del quale la denuncia di successione dev'essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall'art. 33, comma 1, si verifica allorché, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente: l'art. 50 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lett. d, a far data dal 1 aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l'omissione della F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7632/2019 Numero sezionale 1988/2022 Numero di raccolta generale 17701/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 denunzia, mentre l'art. 52 si riferisce al solo pagamento dell'imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall'art. 37; 1.4. di conseguenza, la sanzione non era applicabile, trattandosi di dichiarazioni di successione integrativa presentata successivamente all'aprile 1998 (ed in epoca antecedente alla notifica dell'avviso di accertamento); 1.5.
è opportuno, inoltre, precisare che in tema di imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ed alla correzione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, né l'art. 31 comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio (cfr.
Cass. nn. 19374/2018, 2229/2015);
2. il ricorso va dunque respinto;
3. nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della contribuente
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A