Cassation court allows taxpayer's appeal, quashing lower court's fee compensation due to lack of specific 'grave and exceptional reasons' justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to compensate litigation costs. The lower court had ordered compensation based solely on the appellant's absence, failing to explicitly cite the statutory requirement for 'grave and exceptional reasons.' The Court ruled that mere non-appearance does not satisfy this high threshold, necessitating a specific motivation for the exception. Consequently, the lower decision was quashed, and the case was remanded for a new ruling on the litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 15 D.Lgs. n. 156/2015: The compensation of litigation expenses in the second instance, deviating from the general rule of reciprocal loss, requires the express motivation of 'grave and exceptional reasons,' which cannot be inferred merely from the opposing party's default or non-appearance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16760-2020 proposto da: PERGOLINI CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa su foglio allegato al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore - intimata – F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a :
S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 16760/2020 Numero sezionale 1963/2022 Numero di raccolta generale 17674/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 verso la sentenza n. 1111/2020 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 26/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Cinzia Pergolini propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto, con riguardo alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 9189/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, compensando le spese di lite del secondo grado;
Agenzia Entrate Riscossione è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa disponendo la compensazione delle spese di lite in un’ipotesi non prevista dall'art. 15 cit., nella sua formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, difettando, secondo la ricorrente, tanto il requisito della soccombenza reciproca, quanto quello della sussistenza di <<gravi ed eccezionali ragioni>>; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. la statuizione di compensazione delle spese del secondo grado di giudizio viola l'articolo 15 D.Lgs. n. 546/1992 nel testo (applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento introdotto nel 2018) novellato dal D.Lgs. n. 156/2015, in quanto, alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), <<qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate>>;
F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 16760/2020 Numero sezionale 1963/2022 Numero di raccolta generale 17674/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1.4. a nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza, in quanto la Commissione Tributaria Regionale si è limitata a giustificare la compensazione considerando semplicemente che <<la parte appellata non si ...(era)... costituita nonostante la pronuncia sfavorevole>>, senza indicare perché tale circostanza integrasse quella <<grave ed eccezionale ragione>> che oggi la legge richiede per derogare al principio generale della soccombenza; 1.5. per la configurabilità di siffatte gravi ed eccezionali ragioni non è, peraltro, sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del resistente o, come nel caso all'esame, la contumacia dello stesso, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr.
Cass. nn. 23632/2013, 901/2012); 1.6. la mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione comporta, dunque, un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata; 1.7. non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere inoltre decisa nel merito con liquidazione delle spese per il secondo grado del giudizio di merito come segue, applicandosi, in relazione al valore (Euro 400,00) della controversia, compreso nello scaglione tra Euro 0,01 ed Euro 1.100,00, i parametri per tre fasi (fase di studio, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale), secondo la disciplina del d.m. n. 55/2014 e ss. mod.; 1.8 per il secondo grado del giudizio di merito il compenso va quindi fissato in Euro 450,00, cui vanno aggiunti Euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori, se dovuti;
F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 16760/2020 Numero sezionale 1963/2022 Numero di raccolta generale 17674/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1.9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna l'intimata al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio di merito, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 450,00 per compensi; condanna altresì l'intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 400,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% ed accessori, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.5.2022. Il Presidente Giacomo Stalla F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .