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Ordinanza — n. 17665/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding tax appeal notification via PEC before electronic process law took effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17665/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a regional tax commission's decision declaring an appeal via PEC inadmissible. The appellant argued that the notification should be deemed valid or cured under civil procedure rules, but the court found the PEC notification ineffective because the specific electronic tax process regime had not yet been implemented in the Lazio region at that time. Consequently, the court confirmed the lower court's ruling that the appeal was inadmissible and the matter passed into res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 1 e 3 bis L. n. 53/1994; Art. 156 c.p.c.: In tax proceedings, an appeal notification via PEC prior to the entry into force of the specific electronic process regulations is deemed non-existent and cannot be cured, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal admissibility PEC notification validity electronic process regime res judicata effect cure of invalidity procedural timeline tax litigation rules notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 1 e 3 bis L. n. 53/1994
con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 156 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
come è noto, infatti, unicamente la nullità della notifica, e non l’inesistenza, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (cfr.
Art. 16 bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via F i r m a t o D a :
d.m. 4 agosto 2015
16 del d.m. 4 agosto 2015» (cfr.
Art. 1 della l. n. 53 del 1994
4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art.
art. 156 c.p
con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17941 del 2016
Cass. n. 17941 del 2016); «nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del d.m.
Cass. n. 15109/2018
Cass. n. 15109/2018); 2.3.
Cass. SU n. 14916/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14690-2017 proposto da: LAGHI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente– contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore - intimati – avverso la sentenza n. 8080/2016 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 7/12/2016; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 14690/2017 Numero sezionale 1960/2022 Numero di raccolta generale 17665/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO;

RILEVATO CHE Laghi Stefano propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 11273/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con cui era stato accolto il ricorso avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche annualità 2010, compensando le spese di lite; Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e la Regione Lazio sono rimasti intimati; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 1 e 3 bis L. n. 53/1994) per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto inammissibile l’appello in quanto notificato a mezzo PEC; 1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 156 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale anche omesso di dichiarare la sanatoria dell’invalidità della notifica per raggiungimento dello scopo, essendo state in ogni caso edotte del gravame le parti appellate per notifica all’indirizzo PEC alle stesse riferibile; 2.1. le censure sono infondate; 2.2. la decisione impugnata si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via F i r m a t o D a :

M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 14690/2017 Numero sezionale 1960/2022 Numero di raccolta generale 17665/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015» (cfr.

Cass. n. 17941 del 2016); «nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del d.m. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile» (cfr. Cass. n. 15109/2018); 2.3. la sentenza impugnata, che ha ritenuto inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio, va dunque confermata; 2.4. come è noto, infatti, unicamente la nullità della notifica, e non l’inesistenza, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (cfr.

Cass. SU n. 14916/2016);

3. il ricorso va conseguentemente rigettato;

4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della Concessionaria e della Regione Lazio

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.5.2022. Il Presidente Giacomo Stalla F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C