Italian tax court process extinguished due to expiration of special settlement deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the special settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a declaratory extinction, but the tax authority contended the process should continue. The court ruled that without a formal request within the statutory period, the procedural timeline expired automatically, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The special settlement procedure for tax disputes expires automatically if no request is filed by the deadline, extinguishing the process unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 23963/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Greenholding S.r.l., in liquidazione volontaria e in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Barazza e dall'Avv. Giuseppe Niccolini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma (RM), via Teodosio Macrobio n. 3 (pec: giuseppeniccolini@ordineavvocatiroma.org - pec: enzo.barazza@avvocatiudine.it); avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna n. 299-12- 2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THS083502349/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata /((e54 della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, 22/ convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 3 1 MAG 2022 IL CANCEL