Tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement under D.L. 119/2018 within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018 by December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for simplified resolution, and no objection to the extinction was lodged. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, the tax process extinguishes automatically, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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ECRETO sul ricorso iscritto al n. 1186/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cascione Autotrasporti S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fausto Di Pede, con sek_ domicilio eletto in Roma, via Guido D'Arezzo, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Maria Bruna Chito; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 408/3/17, 4)1 pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TC503BG00081/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 25 13, 2072 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 3 1 MA G