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Decreto — n. 17631/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 17631/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified resolution procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified process, but no formal request for treatment was filed, and the tax authority did not issue a denial. Consequently, the court ruled the proceedings terminated by expiration of time, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute process is extinguished by expiration of the deadline for requesting simplified resolution unless parties request a hearing, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute process simplified resolution procedure extinction by expiration tax authority costs statutory deadline failure garanzie in materia fiscale lite in materia di tariffa differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
/v Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
/v Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 10262/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sette S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Castellano, con domicilio eletto in Roma, via Pompeo Magno, n. 10/b, presso lo studio dell'Avv. Maria Laviensi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 107/8/2018, )) pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9B06CM00613/2015, T9D031A03645/2014, A-5/ T9D032A04328/2014 e T9D061A01818/2015. /v Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1.19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma '2 5 ME,,, 2022 DEPCS;TATO IN WZELLERIA 31 MAG 2022 oggi, ij:'Y IL CANCELLIERE L