Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request by December 31, 2020, leading to the automatic termination of proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties do not request a settlement within the prescribed term, terminating the litigation without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10532/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Hexcel Composites S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Beatrice Fimiani e Berardo Lanci, con domicilio eletto in Roma, via Agostino Depretis, n. 86, presso lo Studio Legale e Tributario CMS Adonnino Ascoli & Casavola Scamoni; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5663/8/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T93031G0:1924, T93031G01931 e T93031G01932.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. .23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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