Italian Court dismisses tax agency appeal regarding inheritance tax coacervo anti-avoidance rules applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding inheritance tax. The agency argued that the coacervo anti-avoidance rule should apply to all prior donations, including those made during a period when the tax was suspended. The court rejected this claim, stating the agency provided no new interpretative elements to justify applying the rule based on mere practical compatibility without legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 comma 4 D.lgs. 346/1990; Art. 69 comma 1 lett. c L. 342/1990: The anti-avoidance coacervo rule does not apply to donations made during the suspension of inheritance tax unless expressly abrogated, as applying it based on practical compatibility lacks legal certainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36734-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro PANTANELLA MARIA SOLE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO ANTONIO REYTANI, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 36734/2019 Numero sezionale 1990/2022 Numero di raccolta generale 17623/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 AGRESTI PAOLA PATRIZIA PANTANELLA PIERFRANCESCO elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO ANDRIOLA, che li rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al controricorso - controricorrenti – avverso la sentenza n. 5196/2019 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 23/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 23620/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di successione del de cuius dei contribuenti, Stefano Pantanella; i contribuenti resistono con controricorso; la controricorrente Maria Sole Pantanella ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (art. 8, comma 4, D.lgs. n. 346/1990, art. 69, comma 1, lett. c, L. n. 342/1990, art. 2, commi 48 e 52, D.L. n. 262/2006, conv.) per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che l'istituto del coacervo ai fini dell'imposta di successione manteneva, pur nel vigente ordinamento, funzione antielusiva, riferibile alla franchigia, anche in considerazione della mancata espressa abrogazione dell'articolo 8 TUS, dovendo, su questa premessa, ritenersi che oggetto di coacervo fossero tutte indistintamente le donazioni anteriori, e quindi anche quelle effettuate, come nel caso di specie, nel periodo in cui l'imposta di successione e donazione era stata soppressa; 1.2. la doglianza è infondata; 2 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 36734/2019 Numero sezionale 1990/2022 Numero di raccolta generale 17623/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1.3. la ricorrente Agenzia non fornisce elementi interpretativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già più volte considerati da questa Corte di legittimità, e ritenuti ostativi all’affermazione - ai fini dell’imposta di successione - della permanente vigenza dell’istituto del coacervo; 1.4. ciò anche in relazione all’argomento per cui tale istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe purtuttavia di per sé ancora consono e strumentale al sistema (tuttora vigente) della franchigia, argomento di per sé non esaustivo, posto che ad essere in discussione non è la residua funzionalità del coacervo all’operare anche della sola franchigia, quanto la legittimità di un’interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione (avente effetti sostanzialmente impositivi) in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma in assenza di certa base legale; 1.5. si rinvia dunque all’indirizzo rassegnato, confermato anche dopo gli arresti di legittimità richiamati dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata (cfr.
Cass. nn. 12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre);
2. ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida, in favore di Maria Sole Pantanella, in Euro 6.400,00, ed in favore di Paola Patrizia Agresti e Pierfrancesco Pantanella in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S