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Decreto — n. 17611/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; no hearing fixed; costs remain on anticipator.

Numero d'incarto Decreto — n. 17611/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, leading to the automatic expiration of the process. Consequently, the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the specific request for a hearing is not made by the statutory deadline, and costs remain on the anticipator.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction statutory time limit request for hearing procedural costs allocation Legislative Decree 119/2018

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 27089/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Tieni Anna Cinzia, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Paolucci, con domicilio eletto in Roma, via Appia Nuova, n. 414, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2175/35/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK5011P00316/2011.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 4(d rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione 2,21 di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma )da DEPOSITATO IRCANCELLERIA oggi, 3 1 MAG 2022