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Decreto — n. 17608/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 17608/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file an extension request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, which automatically terminates proceedings if no such request is made. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if no such request is filed, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinction tax litigation statutory deadline hearing extension costs allocation Legislative Decree 119/2018 Civil Procedure Code differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
,0 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 17995/2016 R.G. proposto da Cusmai Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Leone e Antonella Giglio, con domicilio eletto in Roma, via A. Gramsci, n. 14, presso lo studio di quest'ultima; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; C avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 293/38/2016, O pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9D013B05737 e T9D013B05738. ,0 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 3