Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit expiration in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The appellant challenged a regional commission decision regarding a simplified tax definition, while the tax authorities argued the process had naturally concluded. The court ruled that without a specific request to fix a hearing date under the relevant civil procedure code, the statutory time limit expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court establishes that a tax proceeding extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly petition for its postponement.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 5774/2016 R.G. proposto da Piccardo Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Zarcone Graziella Silvana con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio, n.56, presso lo studio di quest'ultimo; Pec- graziellasilvanazarcone@odineavvocatiroma.org contro Ministero Economia Finanze, Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale 1 Di Roma e Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elet,tivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta l)a` e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5454/1/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3018106687.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIAoggi. MAG