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Decreto — n. 17542/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.13. Parties failed to request hearing extension. Court ruled process extinguished. Spans to the party advancing costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 17542/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request for hearing fixation under Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled the process ended by expiration of the term, leaving all procedural costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the term for requesting hearing fixation if no such request is filed, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment tax dispute procedure hearing fixation request statutory time limit procedural costs allocation assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione disposizioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 delll'art. 6 del c1.1.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13948/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sg Equipment Finance Italy S.p.A., in qualità di procuratrice speciale di Francefinance S.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Camosci e Francesco Falcitelli, con domicilio eletto r ,,k°n in Roma, via Gian Giacomo Porro, n. 8, presso GCP Studio Legale e Tributario; 4,11, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4682/6/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TMBOC2C00911/2013 e TMB032C00910/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 delll'art. 6 del c1.1. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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