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Decreto — n. 17531/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 17531/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The plaintiff, Zarattini Guido, had filed a request for simplified tax definition, but the opposing party, the Revenue Agency, did not respond with a denial before the expiration date. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Comma 13, paragraph 6, Article 6 of D.L. 119/2018; The tax litigation process extinguishes by expiration of the statutory period for requesting a settlement if no party files the necessary request or receives a denial within the prescribed timeframe.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified tax definition statutory deadline failure Revenue Agency procedure costs allocation rule procedura fiscale differimento dell'imposizione procedimento concluso

Disposizioni normative citate

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Article 6, paragraph 6, comma 8, 9, and 10 of D.L. 119/2018
Article 6, paragraph 6, comma 13 of D.L. 119/2018
Article 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 25177/2018 R.G. proposto da Zarattini Guido, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Russo, con domicilio eletto in Giarre (CT), via G. Meli, n. 51, presso lo studio della stessa; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 270/11/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THDO:1P200530/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ad. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'ad. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'ad. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'ad. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'ad. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA • G44G--32- cANCE-LLIERE t I Vincenzo Pio Massimii,iano 1/4. • IL CANCELVtIER