Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the contested administrative court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by the 'Associazione Codici Onlus' inadmissible. The applicant alleged a violation of procedural rules regarding the integration of the adversarial process with the Regional Administrative Tribunal (TAR) and Equitalia. The court ruled that the complaint did not address the actual reasoning of the lower court's decision, which focused on the failure to deposit the appeal notice, and thus lacked the specific grounds required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 366, n. 4, cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically relate to the reasoning of the contested decision, as such attacks are assimilated to a failure to state required motives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11466/2017 R.G., proposto DA la "Associazione Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino", con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Letizia e dall'Avv. Ivano Giacomelli, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sede in Torino, in persona del Presidente pro tempore, e l'"Equitalia Sud S.p.A.", con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino il 2 novembre 2016 n. 1337/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "Associazione Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Torino il 2 novembre 2016 n. 1337/02/2016, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per il contributo unificato relativo ad un giudizio amministrativo, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti del T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ed ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti delrEquitalia Sud S.p.A.", con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato in parte l'absolutio ab instantia ed in parte la conferma della decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente non avesse depositato l'avviso di spedizione dell'atto di appello nei confronti dell'ente impositore e che le questioni inerenti alla legittimità della cartella di pagamento fossero infondate. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Il T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e l'"Equitalia Sud S.p.A." sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 331 cod. proc. civ. e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, considerando l'inscindibilità della posizione processuale con rEquitalia Sud S.p.A.".
RITENUTO CHE:
1. Il motivo è inammissibile. 1.1 Difatti, il mezzo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla contribuente nei confronti dell'ente impositore per l'accertata inosservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 16, comma 5, 20, comma 2, e 53, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (si parla, impropriamente, in motivazione, di «assoluta incertezza», che, però, attiene all'esito e non all'esecuzione della notificazione), censurando l'omissione di un ordine di integrazione del contraddittorio processuale ex art. 331 cod. proc. civ., che, viceversa, non doveva e non poteva essere disposto a fronte dell'avvenuta notifica dell'appello (nonostante l'incertezza dell'esito e l'irritualità della costituzione in giudizio) nei confronti dell'ente impositore.
Non a caso, la sentenza impugnata dà espressamente atto che «Dall'originale dell'atto di appello risulta in calce che viene notificato al TAR PIEMONTE mediante presentazione ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 546/92 (..)», sebbene «Dell'avvenuta consegna al TAR non vi è alcuna prova o ricevuta allegata al ricorso (..)». Per cui, la doglianza non attinge alcuna statuizione della sentenza impugnata. 1.2 Invero, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d'ufficio (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220).2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimaste intimate le parti vittoriose.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2022. IL P