Cassation appeal dismissed due to plaintiff's voluntary withdrawal before the chamber hearing under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the plaintiff, the Municipality of Gela, voluntarily withdrew its cassation appeal before the chamber hearing. The defendant, ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A., accepted this withdrawal, and the court confirmed the procedural extinction under Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, no ruling on the merits of the tax dispute regarding offshore platforms was issued, and the case was terminated without further disposition on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the appeal before the chamber hearing, provided the withdrawal is timely, authorized by special power of attorney, and accepted by the opposing party's counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
t3So(33 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3164/2016 R.G., proposto DA il Comune di Gela (CL), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Municipale il 4 gennaio 2016 n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando D'Amaro, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO rE.N.I. S.p.A.", con sede in Roma, in persona del procuratore Patti Giancarlo, in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio Domenico Avondola da Milano il 30 maggio 2013, rep. n. 79613, nella qualità di procuratrice dell'"E.N./.
Mediterranea Idrocarburi S.p.A.", con sede in Gela (CL), in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio Domenico Avondola da Milano il 20 maggio 2013, rep. n. 79566, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. Livia Salvini, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/pJ_ . t Ki OJA, N:L:- AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanisetta 1'8 giugno 2015 n. 2391/21/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2022 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Il Comune di Gela (CL) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanisetta 1'8 giugno 2015 n. 2391/21/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per l'IC relativa all'anno 2007 (con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative), in relazione al possesso di due piattaforme petrolifere (con denominazione "Perla" e "Gela 1 Cluster") nel mare antistante il medesimo Comune, ha rigettato l'appello proposto in via principale dal Comune di Gela (CL) e l'appello proposto in via incidentale dall'E.N.I.
Mediterranea Idrocarburi S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanisetta col n. 244/03/2012, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il fondale marino non potesse considerarsi territorio comunale e che le due e \, piattaforme non fossero censibili in catasto per l'inidoneità a produrre reddito autonomo. L'E.N.I. Mediterranea Idrocarburi S.p.A." - a mezzo della procuratrice "E.N.I. S.p.A." - si è e i ist v-kT2 t costituita con con controricorscg- , Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente.
RITENUTO CHE:
1. La rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).
3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 12 maggio 2022. IL PRESIDENTE t. Dome