Cassation court dismisses appeal regarding synthetic income assessment due to lack of res judicata proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that partially reduced his synthetic income assessment. The taxpayer argued that a prior annulment of a 2007 assessment should have prevented the application of the double-discrepancy rule, but the appellate court correctly considered only the 2008 figures. The court dismissed the appeal because the taxpayer failed to provide official certification proving the 2007 annulment had become legally final and unappealable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; Art. 124 disp. att. cod. proc. civ.: The burden lies on the party claiming an external res judicata to prove the finality of the prior judgment with official certification, not merely by producing the text.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25742/2015, proposto da: RO.JE OSCAR TINO NICOLA, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. MASSIMILIANO GASPARI, presso il quale ha eletto domicilio all'indirizzo di posta elettronica certificata massimiliano.gaspari@milano.pecavvocati.it c(d, ct: C2-1-0 vA i l- "C---\ Q4) C': CIL2'SS3 e.irte contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 - resistente - avverso la sentenza n. 1094/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, depositata il 23/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:
1. Oscar Tino Nicola Roje impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l'avviso notificatogli il 6/11/2012 — con il quale era stato sinteticamente accertato il suo reddito per l'anno di imposta 2008 in C 172.442,50, anziché nei dichiarati C 563,00 — deducendo che l'Agenzia delle entrate non aveva tenuto conto né del reddito del coniuge, né del rimborso di finanziamenti e di disavanzi relativi ai conti correnti che egli aveva dimostrato.
2. La C.T.P. accolse parzialmente il ricorso, rideterminando il valore del reddito accertato in C 43.164,72.
3. Detta sentenza fu appellata dall'Agenzia delle entrate e dal Roje con gravame incidentale. Il contribuente, in particolare, rilevò che la C.T.P. non aveva tenuto conto dell'intervenuto annullamento di un analogo avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 29/09/1973, n. 600, a mente del quale la determinazione induttiva del reddito è consentita solo in caso di incongruità per almeno due anni di imposta. Osservò inoltre che sulla sentenza di annullamento pendeva appello, ma un'eventuale riforma della stessa avrebbe potuto spiegare effetto sulla legittimità dell'accertamento sintetico solo ove fosse emerso che il reddito dichiarato si discostava per più di un quarto da quello sinteticamente accertato.
4. La C.T.R. di Milano accolse parzialmente entrambi i gravami.I giudici d'appello ritennero, in particolare, che occorresse tener conto del reddito del coniuge del contribuente nei limiti del 50%, e andasse altresì considerato un finanziamento per la copertura di spese pari ad C 7.372,98 quale scoperto di conto corrente. Rideterminarono, così, il reddito complessivo del Roje in C 48.023,24.
5. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l'Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso nei termini, si è costituita al fine di partecipare all'udienza di discussione. Considerato che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973. Al riguardo, assume che, decidendo sull'appello relativo all'avviso di accertamento inerente all'anno 2007, la C.T.R. di Milano aveva rideterminato il suo reddito per quell'anno in C 23.879,40; tale sentenza, non impugnata nei termini, aveva così definitivamente accertato la carenza del "doppio scostamento del quarto", requisito indefettibile per il ricorso, da parte dell'amministrazione, all'accertamento sintetico, in termini che, tuttavia, la C.T.R. aveva erroneamente mancato di rilevare.
2. Il secondo mezzo agita identica questione in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente, richiamandosi a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 10178/2009, sostiene che il giudice d'appello avrebbe omesso di chiarire perché l'accoglimento dell'eccezione da lui stesso sollevata in relazione all'utilizzo di fondi su conto corrente bancario per C 53.968,00 non aveva inciso sulla ricorrenza del requisito del "doppio scartamento del quarto", e ciò quantunque egli avesse dedotto tale circostanza come motivo di appello incidentale.
3. Il primo motivo non è fondato.Il ricorrente assume che i giudici d'appello avrebbero dovuto tener conto del giudicato formatosi in punto all'assenza di scostamento in relazione all'anno di imposta 2007; con il che, essendo venuto meno il requisito del "doppio scostamento del quarto" necessario all'applicazione dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, avrebbero dovuto conseguentemente dichiarare insussistente il potere dell'amministrazione di determinare sinteticamente il suo reddito complessivo netto.
A sostegno della censura risulta prodotta copia della sentenza della C.T.R. di Milano n. 1023/2014, offerta come allegato n. 2 al ricorso introduttivo. La copia prodotta, tuttavia, è priva di qualsiasi attestazione di cancelleria che ne dimostri il passaggio in cosa giudicata, così da veder preclusa la propria valorizzazione nei termini proposti dal ricorrente. Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (fra le numerose altre, Cass. n. 6868/2022; Cass. n. 9746/2017, Cass. n. 19883/2013, Cass. n. 22644/2004), in base al quale la parte che deduce l'esistenza di un giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell'idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione; in proposito, non si può neppure ritenere che l'eventuale mancata contestazione della controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza.
4. L'infondatezza del primo motivo comporta di ritenere anche il secondo immeritevole di àdito.Invero anche prescindendo dalla configurabilità, in seno alla doglianza come formulata, di un vizio riconducibile all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., basti qui osservare che, per quanto esposto in relazione al motivo che precede, la considerazione della circostanza evidenziata dal ricorrente non avrebbe alterato la sussistenza del requisito del "doppio scostamento del quarto". Anche tenendo conto dell'utilizzo di fondi nella misura indicata, infatti, tale rapporto proporzionale risulta mantenuto fra il reddito dichiarato dal contribuente e quello sinteticamente accertato per l'anno di imposta 2008, unico interessato dal presente giudizio.
5. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'amministrazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del