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Ordinanza Interlocutoria — n. 17490/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses request for case termination due to incomplete tax debt payment under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17490/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's request to terminate the tax dispute proceedings based on a simplified settlement procedure. The tax agency argued that the applicant failed to make the full payment required to extinguish the litigation, citing specific provisions of the 2018 decree. Consequently, the court ordered the case to be returned to the lower court for further proceedings regarding the payment schedule.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018: The suspension of tax litigation under the simplified settlement procedure is conditional upon the integral payment of the debt; failure to pay the full amount precludes the termination of the proceedings.

Parole chiave

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tax dispute termination simplified settlement procedure integral debt payment suspension of litigation Cassation Court ruling revisione d'imposta indagine fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018
agevolata è stata proposta ai sensi del comma 6, dell'art. 3, d.l.
Art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA NT --.V-CCCLn-Gg-LAk. sul ricorso iscritto al n. 9743 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Confetteria Orefice s.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Benincasa per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Siacci, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Voglino; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8515/47/2014, depositata in data 8 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; ritenuto che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Confetteria Orefice s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno 2004, maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore; la società aveva proposto ricorso avverso l'atto impositivo che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha parzialmente accolto l'appello, avendo ritenuto che l'amministrazione finanziaria aveva esposto, oltre alle risultanze degli studi di settore, ulteriori elementi presuntivi che consentivano di ritenere che il reddito dichiarato erano notevolmente inferiore rispetto a quello desumibile sulla base degli elementi di prova presuntiva fatti valere dall'amministrazione finanziaria; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura; l'Agenzia delle entrate ha depositato un atto denominato "di costituzione" con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione; con ordinanza del 23 giugno 2021 questa Corte, preso atto della richiesta della società di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata, ai sensi del d.l. n. 119/2018, e ritenuta la necessità di acquisire informazioni dalle parti, ha disposto il rinvio della causa dal ruolo; l'Agenzia delle entrate ha deposinto mortinfla; considerato che:con la memoria depositata l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che la domanda di definizione. agevolata è stata proposta ai sensi del comma 6, dell'art. 3, d.l. n. 119/2018, sicchè, non avendo la società provveduto all'integrale pagamento del debito, non poteva trovare accoglimento l'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; l'art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018 prevede che nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti; in sostanza, qualora, come nel caso di specie, è stata attivata la procedura di definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione, solo il pagamento integrale di quanto dovuto comporta l'estinzione del giudizio; la circostanza, quindi, che l'Agenzia delle entrate ha segnalato che la società non ha ancora provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dl. n. 119/2018, preclude la possibilità di pronunciare l'estinzione del giudizio, come invece richiesto dalla ricorrente, dovendosi attendere il decorso dell'intero periodo temporale concesso ai fini del pagamento rateale; ne consegue la necessità di disporre il rinvio a nuovo ruolo;

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, addì 10