Cassation court remits case to public hearing due to unresolved legal issue on tax assessment deadline compatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court refused to decide the case in camera due to a significant legal question regarding the compatibility of two tax assessment deadline provisions. The taxpayer challenged the Regional Tax Commission's rejection of their appeal against a tax assessment based on reconstructed revenue from blank declarations. The court determined that the specific interaction between the doubled and extended deadline rules required full public examination before ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37, comma 24, d.l. n. 223 del 2006; Art. 10, primo comma, L. n. 289 del 2002: When the compatibility of jointly applied tax assessment deadline provisions is unclear, the case must be remitted for public hearing rather than decided in camera.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA it\3---n 2-LD u-\ L'12-k Fallimento della L.T.S. s.p.a., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carota, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aloisia Bonsignore, sito in Roma, viale Giulio Cesare, 71 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1300/2/2014, depositata il 4 marzo 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi e, riconvocato il Collegio, del 13 maggio 2022; RILEVATO CHE: - il Fallimento della L.T.S s.p.a. propone ricorso per cassazione Lì s ' .$ avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 4 marzo 2014, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui erano stati rideterminati gli imponibili ai fini dell'i.re.s. e dell'i.ra.p. per l'anno 2002, erano state liquidate le maggiori imposte non versate e irrogate le relative sanzioni; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio, preso atto della presentazione di una dichiarazione «in bianco», aveva ricostruito i ricavi e il valore della produzione valorizzando le risultanze del bilancio di esercizio e di altra documentazione contabile, nonché delle evidenze derivanti dall'esame delle movimentazioni monetarie; - il giudice di appello ha disatteso l'appello del contribuente sottolineando, in particolare, la tempestiva notifica dell'atto impositivo, la sussistenza delle ragioni di urgenza idonee a fondare il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, settimo comma, I. 27 luglio 2000, n. 212, e, nel merito, la correttezza dell'accertamento operato dall'Ufficio; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - il pubblico ministero conclude chiedendo l'accoglimento del quarto motivo e il rigetto dei restanti; - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE: non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di diritto, di particolare rilevanza, relativa alla compatibilità dell'applicazione congiunta - e con effetto cumulativo - della disposizione che prevede il raddoppio degli ordinari termini di decadenza per l'accertamento (art. 37, comma 24, d.l. n. 223 del 2 1,,f 2006) e di quella che dispone la proroga biennale di tali termini (art. 10, primo comma, I.n. 289 del 2002
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 dicembre 2021 - 13 maggio 2022. Il Presidente Angela-Maria P no DEPOSITATO IN CANCELLERIA ot