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Decreto — n. 17361/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 17361/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Benedetti Alessandro, had filed an appeal against a regional tax commission decision, while the tax authority argued the case should proceed under normal rules. The court ruled that without a timely request for the special procedure, the case automatically expired, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed term, unless they subsequently request a hearing under the civil code.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure tax litigation dismissal procedural expiration tempestività tributaria contenzioso tributario differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 d.l. 23/10/2018 n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 10212/2016 R.G. proposto da Benedetti Alessandro, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Mammola, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare, n. 2, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5370/14/15, ^ 4/9fr pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3016505351.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA I) I .3 O MAG 32 frdente .! CANCELLIERE Vincenzo Pio Massimiliari IL CANCELLIRJSp