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Ordinanza — n. 17358/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of interest after settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17358/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision inadmissible. The taxpayer had previously requested a simplified settlement agreement for a different tax notice, which was accepted and paid, but the appeal concerned a separate assessment. The court ruled that the taxpayer's own request for settlement extinguished the interest in continuing the litigation regarding the disputed notice. Consequently, the appeal was dismissed for lack of standing, and court costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 6 D.L. 22/2016: When a party voluntarily requests and completes a simplified settlement agreement for a specific tax debt, the subsequent lack of interest in the outcome of a separate, unrelated litigation renders the appeal inadmissible due to the extinction of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility simplified settlement agreement lack of interest to appeal extinction of subject matter tax dispute resolution procedural standing costs sharing ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 6 D.L. 22/2016
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002
5.Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 18/05/2000, n. 368
Cass. Sez. U. 18/05/2000, n. 368 nonché Cass.27/01/2003, n.
Cass. 27/01/2003, n. 1205
Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20781/2015 R.G. proposto da: FALZONE GIUSEPPE, nato a Caltanissetta in data 26 agosto 1942, rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO ILARDO, con lui elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Cesi, 21, il tutto come da procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - N. 20781/15 R.G.

I di 4 Est. A. Crivelli avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, n.302/21/2015, depositata in data 26 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal consigliere relatore Visto il provvedimento di fissazione della data per la decisione RILEVATO CHE: 1.Giuseppe Falzone ha impugnato davanti alla CTP la cartella oggetto di giudizio, relativa all'accertamento di maggior imposta IRPEF per maggior reddito, basandosi l'Ufficio sulla presunzione che la società Multiservizi funerari s.r.l. - di cui il ricorrente era socio, nell'anno 2005 per una quota pari al 33,33 % - avesse distribuito ai soci, nel periodo d'imposta in esame, utili extra contabili.

La CTP, con sentenza n.368/01/2010 depositata il 30 dicembre 2010, annullava l'avviso di accertamento compensando le spese. 2.La CTR di Caltanissetta, con la sentenza per cui è ricorso in cassazione, adìta dall'Agenzia, accoglieva l'appello dell'Agenza compensando le spese di giudizio. Il contribuente ricorreva per cassazione avverso la sentenza della CTR con tre motivi. Si costituiva con controricorso l'Agenzia; 3.Con memoria 28.3.2022 il contribuente chiedeva di disporre l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso con domanda depositata il 18 aprile 2017 della definizione agevolata di cui all'art.6 del d.l. 22/10/2016 n.193, convertito con la legge 1/12/2016, n.225.

All'uopo lo stesso produceva copia della domanda, dell'accettazione della proposta e dell'avvenuto saldo; CONSIDERATO CHE: 1.La controversia oggetto di ricorso riguardava, come ben si legge nella sentenza impugnata, l'avviso di accertamento N. 20781/15 R.G. 2 di 4 Est. A. Crivelli n.TYQ01A101034/2009; la richiesta di definizione agevolata invece fa esclusivo riferimento alla cartella di pagamento n.2922015003960407; a sua volta l'accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento ad un numero diverso, poi riportato nel documento i saldo, con finali 3179; se in effetti il saldo è così riconducibile all'accettazione e questa quantomeno nella data dell'istanza (ivi riportata) è a quest'ultima ricollegata, non vi è nessun chiaro collegamento fra l'avviso di accertamento oggetto del giudizio e l'istanza medesima; 2.Tuttavia come visto è la medesima ricorrente ad aver espressamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ciò manifestando inequivocabilmente la sopraggiunta mancanza di interesse ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione.

In tale ipotesi appare evidente l'inammissibilità del ricorso, appunto per effetto dell'attuale insussistenza della condizione di cui all'art.100 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 18/05/2000, n. 368 nonché Cass.27/01/2003, n. 1205). 3.Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione, a seguito della cessata materia del contendere. 4.Le spese vanno integralmente compensate fra le parti in relazione alla sopravvenienza del motivo di inammissibilità ed alla mancanza di ulteriore attività difensiva da parte della controricorrente. 5.Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr.

Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. N. 20781/15 R.G. 3 di 4 Est. A. Crivelli Dichiara compensate le spese relative all'intero giudizio. Così deciso in Roma, in data 7 aprile 2022 Il ente E o Cirillo DEPOSITAT