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Ordinanza — n. 17345/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed due to insufficient reasoning on decisive facts regarding property valuation and loan evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17345/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision, ordering a retrial. The agency argued the lower court failed to adequately evaluate crucial evidence, specifically the discrepancy between property tax classifications and the high-value loan obtained by buyers. The court ruled that relying solely on market value indicators without corroborating evidence violated procedural requirements for presumptive reasoning, necessitating a remand for a properly motivated review.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.; The court must examine all decisive facts, and a presumption cannot rest exclusively on market value indicators without supporting evidence, requiring a remand for proper motivation.

Parole chiave

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insufficient reasoning decisive facts presumptive reasoning tax assessment appeal market value indicators remand for retrial procedural violation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.
17720);3.2 - viene, quindi, in considerazione un motivo di ricorso (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.) che, ratione temporis, deve essere ricondotto alla formulazione conseguente alla novella di cui al d.lgs.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6
e Serravilla s.r.I., - dichiarandoli estinti per definizione agevolata delle liti contestate, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv.
I. n. 136 del 2018
in I. n. 136 del 2018, - ed ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti della Immobiliare Ginepro S.r.l.
I. n. 88 del 2009, art. 24
- occorre premettere che, come ripetutamente statuito dalla Corte, la I. n. 88 del 2009, art. 24 (legge comunitaria 2008), ha modificato il d.p.r.
d.lgs. n. 40 del 2006, art. 2
88 del 2009, art. 24 (legge comunitaria 2008), ha modificato il d.p.r.
art. 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376
11319; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre 2018, n.
Cass., 7 settembre 2018, n. 21813
26376; Cass., 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n.
Cass., 11 maggio 2018, n. 11439
21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre Ta 2017, n.
Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163
11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n.
Cass., 11 agosto 2017, n. 20089
30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089).
Cass., 16 giugno 2021, n. 16957
Cass., 4 novembre 2020, n. 24550
16957, cit.; Cass., 4 novembre 2020, n. 24550;
Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155
9453; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass., 12 aprile 2017, n.
Cass., 15 novembre 2021, n. 34248
Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 6 luglio 2018, n.
Cass., 6 luglio 2018, n. 17720
34248; Cass., 6 luglio 2018, n. 17720);3.2 - viene, quindi, in considerazione un motivo di ricorso (art.
Cass., 28 dicembre 2018, n. 33578
probatori dei fatti principali) e non, dunque, le mere argomentazioni (v., ex plurimis, Cass., 28 dicembre 2018, n. 33578;
Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035
Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 13 dicembre 2017, n.
Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883
24035; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883; Cass., 8 settembre 2016, n.
Cass., 8 settembre 2016, n. 17761
29883; Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 8 ottobre 2014, n.
Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4003/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Immobiliare Ginepro S.r.l.. in liquidazione, in persona del suo liquidatore, domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 172, presso lo studio dell'avvocato Sergio Galleano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Elisa Bonzani; - controricorrente - avverso la sentenza n. 176/66/11, depositata il 12 dicembre 2011, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 176/66/11, depositata il 12 dicembre 2011, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando il decisum di prime cure di annullamento di avvisi di accertamento emessi, a fini Ires, Irap e Iva, per il periodo di imposta 2004; - La Perla Immobiliare S.r.l., Serravilla s.r.l. e Immobiliare Ginepro S.r.l. hanno resistito con controricorso; - con ordinanza n. 28252, del 15 ottobre 2021, la Corte ha definito i rapporti processuali intercorsi tra la ricorrente e le controricorrenti La Perla Immobiliare S.r.l. e Serravilla s.r.I., - dichiarandoli estinti per definizione agevolata delle liti contestate, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, - ed ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti della Immobiliare Ginepro S.r.l.

Considerato che: 1. - la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., denuncia insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo assumendo, in sintesi, che la gravata sentenza, - seppur dichiarando di sottoporre a verifica la fattispecie contestata a riguardo della ricorrenza di elementi indiziari di riscontro dell'accertamento di maggiori corrispettivi conseguiti dalla contribuente in relazione alla vendita di nove unità immobiliari, - ciò non di meno aveva esaminato il solo indizio afferente il (diverso) classamento catastale (in A/2) delle unità immobiliari compravendute (con attribuzione, negli atti di compravendita, della categoria A/3), - senza peraltro esplicitare le ragioni in forza delle quali era stata esclusa la concludenza dimostrativa di detto elemento presuntivo, - e, quindi, aveva tenuto in non cale gli ulteriori elementi indiziari al giudizio offerti, elementi che involgevano il fondamento nei valori OMI dell'accertamento ed il riscontrato accesso ad un mutuo, da parte di uno degli acquirenti, «per un valore superiore al corrispettivo di cessione»; 2. - il motivo è fondato e va accolto; 3. - occorre premettere che, come ripetutamente statuito dalla Corte, la I. n. 88 del 2009, art. 24 (legge comunitaria 2008), ha modificato il d.p.r. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l'omologo d.p.r. n. 633 del 1972, art. 54, in materia di iva), eliminando le disposizioni introdotte dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell'ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l'incompatibilità, in relazione specificamente all'IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette, di tali disposizioni con il diritto comunitario;

è stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l'esistenza di attività non dichiarate «anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti»: e ciò, deve intendersi, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v., ex plurimis, Cass., 16 giugno 2021, n. 16957;

Cass., 4 aprile 2019, n. 9453; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass., 12 aprile 2017, n. 9474; v. altresì, in tema di imposte indirette, Cass., 12 giugno 2020, n. 11319; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre Ta 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089); - la Corte ha, altresì, precisato che i valori di mercato fondati sulle rilevazioni dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI) costituiscono strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, strumento idoneo a condurre ad indicazioni di valori di larga massima e inidoneo ex se a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (cfr., ex plurimis, Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376;

Cass., 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089). - e si è rimarcato (anche) che se, in linea di principio, il convincimento del giudice può fondarsi anche su di un unico elemento indiziario, qualora preciso e grave, nondimeno detto elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di praesumptio de presumpto (Cass., 16 giugno 2021, n. 16957, cit.; Cass., 4 novembre 2020, n. 24550;

Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155, cit.); 3.1 - a riguardo, poi, del ragionamento presuntivo, si è rimarcato che la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo, non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione, e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma (v.

Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 6 luglio 2018, n. 17720);3.2 - viene, quindi, in considerazione un motivo di ricorso (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.) che, ratione temporis, deve essere ricondotto alla formulazione conseguente alla novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, art. 2, - alla cui stregua rileva la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», - ed a cui riguardo la Corte ha statuito che per fatto decisivo deve intendersi l'accadimento in senso storico-naturalistico, e normativo, che involge i fatti principali (art. 2697 cod. civ.) ovvero secondari (cd. probatori dei fatti principali) e non, dunque, le mere argomentazioni (v., ex plurimis, Cass., 28 dicembre 2018, n. 33578;

Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883; Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152); 3.3 - nella fattispecie, così come denuncia la ricorrente, il giudice del gravame ha motivato, in termini (del tutto) apodittici, in punto di (mutamento del) classamento catastale delle unità immobiliari ed ha (del tutto) omesso l'esame del dato fattuale relativo al conseguito finanziamento, dati, questi, come anticipato, da riscontrare in connessione (anche) al significato dimostrativo dei valori del mercato immobiliare (cd.

OMI); 4. - l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione. Così deciso Roma,