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Ordinanza Interlocutoria — n. 17344/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify if payment notices fall under simplified settlement of EU debt collection.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17344/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a remand to a new hearing to verify the applicability of the simplified settlement procedure. The appellant claimed payment notices were issued under Article 5 of D.L. 119/2018 for EU debt collection, while the tax agency contested this classification. The court decided to suspend the judgment to confirm whether the notices referred to the full assessment amount or were provisional entries with lower sums.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 1, d.l. 119/2018; Art. 3, comma 6, d.l. 119/2018: When a party requests simplified settlement under Article 5, the court must verify if the payment notices relate to the full assessment or provisional entries before suspending the proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure EU debt collection tax assessment notices provisional entry suspension of proceedings Article 5 D.L. 119/2018 remand to public hearing difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 1, d.l. 119/2018
119/2018, in quanto, in ragione della peculiarità della fattispecie, la stessa doveva essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 5 del medesimo decreto-legge; evidenzia quindi di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del suddetto art.
Art. 3, comma 6, d.l. 119/2018
5, cit., che attiene alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea sicchè si renderebbe necessaria la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l.
Art. 68, d.lgs. n. 546/1992
5, cit., siano riferibili all'intero importo di cui all'avviso di accertamento ovvero se siano state emesse a seguito di iscrizione provvisoria, ai sensi dell'art. 68, d.lgs. n. 546/1992, recando, in tal caso, un importo inferiore rispetto alla pretesa;
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23459 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Fa.co.plast. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Sabina Ciccotti, presso il cui studio in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, è elettivamente domiciliata;- ricorrente - contro Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 995/7/2015, depositata in data 10 giugno 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla narrazione in fatto della pronuncia del giudice di appello si evince che: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso nei confronti della società Fa.co.plast. s.r.l. un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica del valore dichiarato nelle bollette doganali, nonché un avviso di irrogazione delle sanzioni, sul presupposto che la merce importata non era stata correttamente classificata, in quanto consistente in cavi di acciaio semplice di provenienza cinese, sottoposta al dazio antidumping; la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Padova; avverso le suddette pronunce la contribuente aveva proposto appello, nel contraddittorio con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello, in particolare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento Ue 27 gennaio 2012 n. 102/2012, ha ritenuto che: era incontestato che la merce fosse di provenienza cinese e che la sezione trasversale massima del materiale importato era superiore a 3 mm, mentre doveva essere verificata quale fosse la qualità del materiale, in particolare se trattavasi di acciaio inossidabile, quindi esente dal dazio, come sostenuta dalla ricorrente, ovvero di acciaio o ferro semplice, quindi sottoposto al dazio, come sostenuto dall'Agenzia delle dogane; in questo ambito, tenuto conto degli elementi indiziari prodotti dalle parti, ha rilevato che parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova contraria (al di là delle generiche affermazioni contenute negli atti difensivi), mentre doveva darsi rilievo agli elementi presuntivi prospettati dall'Agenzia delle dogane, risultanti dalla documentazione in atti, dalle approfondite indagini svolte sulle fatture di acquisto e dalle stesse affermazioni della ricorrente, secondo cui i beni importati erano di scarso valore aggiunto, destinati al consumo di massa e in vendita presso la grande distribuzione; avverso la suddetta pronuncia Facoplast s.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi; l'Agenzia delle dogane si è costituita depositando controricorso; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott.

Umberto De Augustinis, ha depositato memoria in data 14 marzo 2019, con il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; con atto depositato il 9 aprile 2019 la società ha chiesto la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'art. 6, d.l. n. 119/2018; questa Corte, con ordinanza del 9 aprile 2019, ha invitato le parti a depositare memoria sulla questione della riconducibilità della controversia nella disciplina agevolativa in esame; la ricorrente ha quindi depositato memoria; considerato che: va esaminata preliminarmente la questione relativa agli effetti della domanda di definizione agevolata presentata dalla ricorrente sul presente giudizio; nella memoria depositata la ricorrente evidenzia che non correttamente, per mero errore materiale, aveva qualificato la domanda come riconducibile alla previsione di cui all'art. 6, d.l. 119/2018, in quanto, in ragione della peculiarità della fattispecie, la stessa doveva essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 5 del medesimo decreto-legge; evidenzia quindi di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del suddetto art. 5 e la stessa era stata regolarmente accettata dall'Agenzia delle entrate, in tal modo mostrando di ritenere che sussistevano i requisiti per l'accoglimento, ammettendo l'istanza alla definizione e liquidando l'importo da versare, comprensivo di interessi per la dilazione in diciotto rate; evidenzia, dunque, di essersi conformata ai presupposti di cui all'art. 5, cit., che attiene alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea sicchè si renderebbe necessaria la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. 119/2018; si rende necessario disporre il rinvio alla pubblica udienza al fine di verificare, nel contraddittorio tra le parti, se le cartelle di pagamento, per le quali è stata presentata la domanda di definizione ai sensi dell'art. 5, cit., siano riferibili all'intero importo di cui all'avviso di accertamento ovvero se siano state emesse a seguito di iscrizione provvisoria, ai sensi dell'art. 68, d.lgs. n. 546/1992, recando, in tal caso, un importo inferiore rispetto alla pretesa;

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 25 maggio 2022.