Italian tax court allows taxpayer appeal against land capital gains assessment based on new law requiring specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's appeal against a taxpayer's challenge to an income tax assessment regarding undeclared capital gains. The taxpayer argued that the tax authority could not rely solely on the registered land value to presume the sale price without further evidence. The court ruled that the new legislative provision excludes inductive determination based only on declared or registered values, requiring the administration to provide specific, consistent indicators supporting the higher price. Consequently, the court set aside the lower court's decision and fully accepted the taxpayer's appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015; In income tax matters, the authentic interpretation of the new law excludes the tax authority from determining capital gains inductively based solely on declared or registered values, requiring the administration to identify specific, precise, and consistent indicators supporting the higher price.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IADISERNIA TERESA, elettivamente domiciliata in Roma, via Ippolito Nievo presso lo studio dell’Avv.Stefania Onorato e rappresentata e difesa dall’Avv.Stefano Cappellu per procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26002/2015 Numero sezionale 1826/2022 Numero di raccolta generale 17343/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 avverso la sentenza n.84/2/15 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 24 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.
Rilevato che: nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte di Teresa Iadisernia, quale erede di Celestino Tedeschi, di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno 2006 ed emesso ai sensi dell’art.67, comma 1 lett.b) del d.P.R. n.917 del 2016 (avendo l’Ufficio accertato una plusvalenza non dichiarata a seguito di compravendita di un terreno con sovrastante fabbricato), la Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla parte privata, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso; il Giudice di appello riteneva che il valore del terreno, rideterminato in sede di imposizione di registro (avvenuta con adesione della cessionaria), fosse utile per fondare la presunzione per la rideterminazione della plusvalenza e la sua conseguente tassazione, restando a carico della contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Onere al quale, evidentemente, la contribuente non ha in alcun modo fatto fronte; avverso la sentenza Teresa Iadisernia ha proposto ricorso articolando un unico motivo; l’Agenzia delle entrate, con il controricorso, preso atto dello ius superveniens costituito dall’art.5 del d.lgs. n.147 del 2015 e, rilevato che l’Amministrazione finanziaria aveva comunicato di avere iniziato il procedimento per annullare in via di autotutela l’avviso di F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26002/2015 Numero sezionale 1826/2022 Numero di raccolta generale 17343/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 accertamento impugnato, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis cod.proc.civ., in camera di consiglio. Considerato che: 1.l’unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.68 dPR.917/86 in relazione all’art.5, comma 2, d.lgs.14/09/2015 n.147 e 2697 cod.civ. - è fondato alla luce del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (cfr.
Cass., Sez. 5 n.12131 del 08/05/2019; id. n. 9513 del 2018); nel caso in esame, atteso anche il contenuto del controricorso, è da escludersi che fossero stati forniti ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente; la soluzione della controversia, sulla base dello ius superveniens, legittima la compensazione tra le parti delle spese processuali dei gradi di merito e del presente giudizio.
P.Q.M.
3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 26002/2015 Numero sezionale 1826/2022 Numero di raccolta generale 17343/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022. Il Presidente 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P