Italian Court dismisses tax appeal as extinguished by voluntary payment under simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal against IRPEF assessments extinguished because the taxpayer voluntarily adhered to the simplified settlement procedure. The appellant had already paid the due amounts and submitted a request for judgment extinction, which the lower court confirmed. Consequently, the litigation ceased without a merits decision, and costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer voluntarily adheres to the simplified settlement procedure and pays the due amount, the judicial proceeding is extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOVILLA ADRIANO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Priscilla n.4 presso lo studio dell’Avv.Stefano Coen che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv.Davide Druda per procura a margine del ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25983/2015 Numero sezionale 1827/2022 Numero di raccolta generale 17342/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 avverso la sentenza n.554/6/15 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 23 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.
Rilevato che: Adriano Capovilla, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRPEF degli anni di imposta 2006 e 2007, ha proposto ricorso, su due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che ha resistito con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio relativamente all’annualità 2006 e rigettato l’appello incidentale del contribuente per l’annualità 2007, confermava entrambi gli atti impositivi; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato, con modalità telematica, memoria con allegati, insistendo per l’estinzione del giudizio.
Considerato che: dalla documentazione versata in atti, depositata unitamente alla memoria, risulta che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, versando quanto dovuto; il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art.6 d.l. n.119 del 2018; per il comma 13 dello stesso articolo 6 le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 25983/2015 Numero sezionale 1827/2022 Numero di raccolta generale 17342/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 nell'ipotesi di cause di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (cfr. Cass.n.31732 del 07/12/2018);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022. Il Presidente 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S