Court allows VAT payment sanction appeal, ruling it is for late payment not late declaration to avoid duplication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the regional tax commission's decision regarding a VAT payment sanction. The authority argued the sanction was for late payment of an assessed tax, whereas the lower court had deemed it a duplicate sanction for late declaration. The court ruled that since the tax assessment was not challenged, the sanction applied was strictly for the failure to pay within 60 days, not for missing a declaration, thus rejecting the duplication claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 2 d.lgs. 471/1997; Art. 60 comma 1 DPR 633/1972: A sanction for late payment of an assessed tax constitutes a distinct legal ground from a sanction for late declaration and does not amount to duplication when the underlying tax assessment remains unchallenged.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24427/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro MOSCATI PIETRO (C.F. MSCPTR47T14E256A), FIORONI RICCARDO (C.F. FRNRCR64S23G478O) - intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 174/01/15, depositata in data 10 marzo 2015. F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 24427/2015 Numero sezionale 1453/2022 Numero di raccolta generale 17333/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO CHE 1. I contribuenti FIORONI RICCARDO e MOSCATI PIETRO hanno separatamente impugnato due cartelle di pagamento, relative a tributi e sanzioni per il periodo di imposta 2006. Le cartelle erano state emesse nei confronti dei contribuenti quali coobbligati in solido con il terzo Associazione Sportiva Pretola, nei cui confronti erano state accertate con avvisi di accertamento maggiori imposte, avvisi emessi anche nei confronti dei coobbligati e da costoro non impugnati. Per quanto qui rileva, le cartelle avevano ad oggetto anche la sanzione di cui all’art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per omesso versamento IVA nel termine di 60 giorni dalla notificazione degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti, IVA dovuta a termini di quanto disposto dall’art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I contribuenti hanno dedotto – per quanto qui ancora rileva – l’illegittima applicazione della sanzione di cui all’art. 13 cit. sull’IVA accertata e non pagata.
2. La CTP di Perugia ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti, per quanto qui rileva, ritenendo che la sanzione irrogata costituisse duplicazione della sanzione per omessa o tardiva dichiarazione IVA.
3. La CTR dell’Umbria, con sentenza in data 10 marzo 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando l’accertamento compiuto dal giudice del merito, ritenendo che la sanzione in oggetto per omesso versamento dell’imposta costituisca duplicazione della sanzione per omessa o tardiva dichiarazione.
4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio. CONSIDERATO CHE F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 24427/2015 Numero sezionale 1453/2022 Numero di raccolta generale 17333/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 1.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 60, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 e art. 13, comma 2, d. lgs. n. 471/1997, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la sanzione di cui all’art. 13 d. lgs. n. 471/1997 costituisca duplicazione della sanzione per omessa o ritardata dichiarazione IVA. Osserva il ricorrente che l’obbligo dei contribuenti al pagamento della sanzione era scaturito dall’omessa impugnazione, quali coobbligati, dell’avviso di accertamento di maggiore IVA, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 2, d. lgs. n. 471/1997.
Deduce il ricorrente che tale sanzione è dovuta a termini dell’art. 60, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, norma mai abrogata e non costituente violazione dell’art. 5 d. lgs. n. 471/1997 in materia di omessa dichiarazione IVA.
2. Il ricorso è fondato. Va osservato come la sentenza impugnata ha dato atto, nelle premesse, che l’appello dell’Ufficio ha riguardato l’applicazione della sanzione del 30% dell’IVA non versata entro il termine di impugnazione degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti «resisi definitivi per mancata impugnazione e conseguente iscrizione a ruolo delle maggiori imposte», sanzione «prevista dall’art. 60 cm1 dpr. 633/72 al quale si applica la percentuale del 30% di cui all’art. 13, cm 2, d. lgs. 471/97». Dispone, in proposito, l’art. 60, primo comma, che «l'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica». Detta disposizione non è stata abrogata dall’art. 37 d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall’art. 2, lett.
f) d. lgs. 27 aprile 2001, n. 193. L’irrogazione della sanzione non è, pertanto, scaturita dall’accertamento di un’omessa presentazione della dichiarazione IVA, F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 24427/2015 Numero sezionale 1453/2022 Numero di raccolta generale 17333/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 bensì dall’omesso versamento di un’imposta accertata da un atto impositivo, non impugnato, nel termine di sessanta giorni, non sussistendo nella specie – pertanto – duplicazione derivante dall’applicazione della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione IVA, bensì applicazione della sanzione per omesso versamento di maggiore imposta dovuta a termini dell’art. 60, primo comma, d.P.R. n. 633/1972.
3. Il ricorso va, pertanto accolto, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2022 Il Presidente Biagio Virgilio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .