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Ordinanza Interlocutoria — n. 17327/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of contradictory proceedings against the contributing company under Civil Procedure Code Art. 331.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17327/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the integration of contradictory proceedings against the contributing company, Cornetteria Sangermano SNC. The lower court had partially accepted the partners' claims regarding fines while rejecting their appeal against the regional tax commission's decision. The Supreme Court ruled that since the contested judgment was also pronounced against the company, which was not properly summoned, the proceedings must be integrated under Article 331 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; The court must order the integration of contradictory proceedings against a party who was not properly summoned when the contested judgment was pronounced against them.

Parole chiave

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integration of contradictory proceedings Civil Procedure Code Article 331 unintimated party tax appeal cassation proper summons requirement accoglimento parziale del contribuente inoltro della dichiarazione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
SNC e che la stessa società non risulta intimata; che deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della società contribuente, già parte del giudizio di appello; P.
art. 331 cod. proc. civ
SNC e che la stessa società non risulta intimata; che deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 725/15 R.G. proposto da: SANGERMANO ALBERTO (C.F. SNGLRT50C23H501V), SANGERMANO MARIA CRISTINA (C.F. SNGMRC79T71H501L), rappresentati e difesi dall’Avv. FRANCESCO SILVESTRI in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 209 – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 725/2015 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 17327/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 398/09/13, depositata in data 7 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE I contribuenti SANGERMANO MARIA CRISTINA E SANGERMANO ALBERTO hanno impugnato, unitamente a Cornetteria Sangermano SNC, un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1999, redatto con metodologia induttiva, con cui venivano rideterminate IRAP e IVA e accertata maggiore IRPEF in capo ai soci, quale effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, deducendo i ricorrenti il proprio difetto di legittimazione passiva; che la CTP di Roma ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti, accogliendo il ricorso dei soci quanto alle sanzioni e rilevando che l’intervenuta cessione delle quote prima del termine per procedere alla dichiarazione dei redditi li rendeva esenti da tale incombente; che la CTR del Lazio, con sentenza in data 7 novembre 2013, ha rigettato gli appelli dei contribuenti; che propongono ricorso per cassazione i due contribuenti, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO CHE La sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti della società contribuente Cornetteria Sangermano di Gibertini Luca & C. SNC e che la stessa società non risulta intimata; che deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della società contribuente, già parte del giudizio di appello; P. Q. M. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 725/2015 Numero sezionale 1450/2022 Numero di raccolta generale 17327/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 La Corte, visto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società contribuente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2022 Il Presidente Biagio Virgilio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9