Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified definition, but the tax authority did not object within the statutory period. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing extension within the prescribed term for simplified tax definition procedures, the process extinguishes by operation of law, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 8138/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Euricom S.p.A. e Pasta Combattenti S.p.A., rappresentati e difesi dall'Avv. Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio del suddetto professionista;
3) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sez. stacc. Brescia n. 4488/64/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R:LC080300481/2007. \V v Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 44. r24-a_z CA T.';(7ELLIERE. ESPERTO