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Decreto — n. 17219/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax proceedings extinguished due to expiration of statutory time limits for settlement requests.

Numero d'incarto Decreto — n. 17219/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceedings extinguished because neither party filed a settlement request within the statutory deadlines of December 2018 and December 2020. The taxpayer and the tax agency failed to initiate the simplified settlement procedure required by specific legislative decrees. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically by the expiration of these time limits, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 11, comma 10 d.l. 50/2017: Tax proceedings are extinguished by the expiration of the statutory time limits for filing settlement requests, unless the parties request a hearing under Art. 391 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceedings extinction statutory time limits simplified settlement procedure tax administrative litigation expiration of deadlines procedural termination tax liability definition differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13 of D.L. 119/2018
TBAO3A101056/2012, (definito ai sensi dell'art. 6 d.l.
Art. 11, comma 10 of D.L. 50/2017
119/18) ed agli atti impositivi TBAO3A101064/2012 - TBAO3A101065/2012 (definiti ai sensi dell'art. 11 d.l.
Art. 391 of the Civil Procedure Code
50/17, il processo si è estinto con il decorso del termine rispettivamente del 31 dicembre 2020, e del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16346/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Auto Ikaro S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Corasaniti, Victor Uckmar e Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo grado di Bolzano n. 148/02/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TBAO3A101056/2012, (definito ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/18) ed agli atti impositivi TBAO3A101064/2012 - TBAO3A101065/2012 (definiti ai sensi dell'art. 11 d.l. 50/17).

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017; rilevato che, rispettivamente, - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; - entro il 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi dei citati: comma 13 dell'art.. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e comma 10 dell'art. 11 d.l. 50/17, il processo si è estinto con il decorso del termine rispettivamente del 31 dicembre 2020, e del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dei commi e degli articoli precedentemente citati le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( H CANCE