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Decreto — n. 17214/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 17214/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Law 119/2018. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal without issuing a formal denial of the settlement request. Consequently, the court ruled that the procedural time limit expired, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests a settlement within the prescribed term, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction settlement request deadline Law 119/2018 provisions procedural time limit lapse costs allocation rule tax appeal dismissal civil procedure art 391 contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 30037/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e i fende; contro Franco Dario e Frasson Lorella, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Garavoglia, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di questi ultimi; -1/ avverso la sentenza della Commissione Tributaria iegionale del Piemonte n. 744/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 11020140023601232.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.I. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202G, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corbrna dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E. del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma t za_ ft_ CANCELLIERE ESPERTO Presidente Lio