Tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2013, but no party utilized the expediated path provided by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the proceedings terminated automatically on December 31, 2020, with costs remaining on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process extinguishes by expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure unless the parties specifically request the fixing of a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1909/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Stif Tecnico Industriale Frigorifera S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Tardella, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 40/25/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R85030100429.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Postilk *cambia te ad dittornith ma *Mia L. :21-is (2Q z2.< EL CANCELLIERE ESPERTO