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Decreto — n. 17208/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request.

Numero d'incarto Decreto — n. 17208/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party submitted the required settlement request by December 31, 2020. The plaintiff argued for a simplified tax definition, while the defendant contended the statutory deadline had passed without intervention. The court ruled that the expiration of the specific time limit under the 2018 decree automatically terminated the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process is extinguished if the parties fail to request the simplified tax definition within the prescribed deadline, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified tax definition statutory deadline expiration procedural termination cost allocation rules procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
2093/29/16, pronunciata con riferimento all' atto impositivo TVP030101217/09 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 7525/2017 R.G. proposto da ; Galeone Infissi Profili E Lamierati Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arnese Aurelio e Vaglia Irene, dcy, (1.c.D1AN N 2. < ob-t! . A • p, contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Taranto n. 2093/29/16, pronunciata con riferimento all' atto impositivo TVP030101217/09 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma y i • 5 2 ente . ...... IL CANCELLIERE ESPE