Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to initiate proceedings under Article 6 of D.L. 119/2018, causing the process to lapse automatically. Consequently, the court ruled the case closed without a substantive decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a hearing within the statutory deadline for simplified tax dispute resolution, the process extinguishes automatically, and the court declares the case closed without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETO sul ricorso iscritto al n. 27947/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Grosselle Graziano, rappresentate" e difeso dagli Avv. Peter Karl Norbert Plattner e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 879/19/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
R66010200407/2009 - R65IR0200001/2011 - R6S010400021/2009. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( CP /--"" NOIE obtasdiabili atti *Arso» ma *nage. • Meskkote IL CANCELLIERE ESPERTO