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Decreto — n. 17204/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 17204/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer challenged a regional commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authorities and Equitalia argued the case had lapsed. The court ruled that without a specific request to fix the hearing date, the statutory time limit expired, terminating the proceedings and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing fix within the statutory period, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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process extinction statutory time limit tax simplified procedure hearing fix request costs allocation D.L. 119/2018 Civil Procedure Code differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 9820/2014 R.G. proposto da Romeo Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Crosta, con domicilio eletto in Varese, via Speroni n. 19, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; e contro Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.

Maria Rosa Verna e Paolo Boer, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 69 presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 112/35/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R2Z01AA00251/2008 ed agli atti nn. 1172009001426223400000 - 10522/117. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (