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Ordinanza Interlocutoria — n. 17199/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural defect in notification of the respondent company.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17199/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision due to a fatal procedural error. The respondent company, CO.RA. srl, was notified at an address different from the one listed in the lower court judgment, leading to a mismatch in the designated legal representative. Consequently, the court ruled that the notification was defective and ordered a renewal of the service process under Article 291 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Notification of a cassation appeal must be served at the address of the legal representative designated in the lower court judgment; failure to do so constitutes a vizio della notifica requiring renewal of service.

Parole chiave

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notification defect cassation appeal legal representative Code of Civil Procedure tax dispute procedural renewal service of process rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Ricorre un vizio della notifica del ricorso nei confronti dell'intimata, che non ha svolto attività difensiva in questa sede, cosicchè deve disporsi il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ; p.q.m.
art. 291 c.p
Ricorre un vizio della notifica del ricorso nei confronti dell'intimata, che non ha svolto attività difensiva in questa sede, cosicchè deve disporsi il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA 1N, (-1 sul ricorso iscritto al n. 22514/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro CO.RA. srl - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 786/14/14 depositata il 12.02.2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.04.2014 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Con la sentenza n. 786/14/14 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tribunale provinciale di Roma n. 301/24/12 che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla CO.RA. srl contro l'atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per imposte dirette ed Iva 2005, escludendo le sanzioni irrogate per le violazioni in materia di acquisito intracomunitario.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La CO.RA. srl è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: La sentenza impugnata della CTR Lazio riporta come difensore della CO.RA. srl la dott.ssa Francesca Topino con studio in Roma via Cavour 183/B; Il ricorso per cassazione è stato notificato all'indirizzo sopra indicato, in Roma via Cavour n. 183/b, ma ad un soggetto diverso dal difensore domiciliatario indicato in sentenza, e cioè al rag. Roberto Fancello, indicato a sua volta nella relata di notifica come difensore domiciliatario;

Ricorre un vizio della notifica del ricorso nei confronti dell'intimata, che non ha svolto attività difensiva in questa sede, cosicchè deve disporsi il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ; p.q.m. dispone il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza con rinvio del giudizio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 07.0.4.2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA (40. 2 7 MAG. 2022 UNZIONAR e IUDIZ