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Ordinanza — n. 17180/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to tax debt settlement and creditor's withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17180/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct because the underlying tax dispute was resolved through an expedited settlement procedure. The debtor, Alessandro Melani, requested the settlement, which the tax collector Equitalia accepted, leading the creditor to formally withdraw the appeal. Consequently, the Court ruled that the litigation matter ceased to exist due to the integral payment of the debt and the subsequent withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193 del 2016; Art. 391 cod. proc. civ.: When a tax debt is settled under the expedited procedure and the creditor withdraws the appeal, the cassation judgment must be declared extinct and the subject matter of the dispute must be considered ceased.

Parole chiave

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tax debt settlement expedited procedure withdrawal of appeal cessation of litigation integral payment cassation extinction tax collector purgazione delle ipoteche

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016
in combinato disposto con l’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, stante l’accoglimento dell’istanza di definizione agevolata da parte dell’esattore ai sensi del comma 3 dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
Facendo seguito ai principi espressi in materia da questa Corte, il presente giudizio va dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art.
art. 170 cod. civ
art. 391 cod. proc. civ
Facendo seguito ai principi espressi in materia da questa Corte, il presente giudizio va dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, 03/10/2018, n. 24083
Cass. Sez. 6, 03/10/2018, n. 24083: «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10904/2015 R.G., proposto da: EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Cimetti oe Giuseppe Parente, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sante Ricci, in Roma via delle Quattro Fontane n. 161 Ricorrente contro MELANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Benvenuti, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Rufini Controricorrente F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10904/2015 Numero sezionale 1196/2022 Numero di raccolta generale 17180/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso la sentenza n. 226/13/15 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 6/2/2015 e non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 6 aprile 2022; viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore, dott.

Mauro Vitiello, di cessazione della materia del contendere. RITENUTO CHE 1. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) rigettava l'appello principale proposto dall’agente della riscossione, Equitalia Centro s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria su un bene immobile facente parte del fondo familiare, ex art. 170 cod. civ., in relazione ad un debito tributario contratto da Alessandro Melani nell'esercizio dell'impresa; accoglieva quello incidentale proposto da Alessandro Melani condannando l’agente della riscossione alla cancellazione dell'ipoteca.

2. Equitalia Centro s.p.a ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza cui ha resistito con controricorso Alessandro Melani.

3. Successivamente, Alessandro Melani ha depositato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 d.-l. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° dicembre 2016, n. 225. All’uopo ha allegato la comunicazione di Equitalia Centro s.p.a. recante l'accettazione dell'istanza di adesione, le ricevute di pagamento secondo il piano di rateizzazione convenuto con Equitalia. Dal canto suo, Equitalia Centro s.p.a. ha presentato atto con il quale, preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il signor Melani 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10904/2015 Numero sezionale 1196/2022 Numero di raccolta generale 17180/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 ha dichiarato di accettare la rinuncia; Equitalia Centro s.p.a. e Alessandro Milani chiedono che le spese di giudizio siano compensate.

CONSIDERATO CHE 1. Facendo seguito ai principi espressi in materia da questa Corte, il presente giudizio va dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, stante l’accoglimento dell’istanza di definizione agevolata da parte dell’esattore ai sensi del comma 3 dell’art. 6 d. l. cit. e la sua rinuncia al ricorso. Va, inoltre, dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo il debitore provveduto all’integrale pagamento del debito (cfr.

Cass. Sez. 6, 03/10/2018, n. 24083: «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.»).

2. Le spese di giudizio vengono interamente tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso, in data 6 aprile 2022. Il Presidente Federico Sorrentino 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P