Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the appeal before the court's ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the request. The appellant, representing himself, submitted a written waiver before the hearing date, which the court recognized as valid under civil procedure rules. Consequently, the lower court's judgment became final and binding, terminating the proceedings without further examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, u.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal, properly submitted before the hearing, extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10800/2015 R.G., proposto da: GOGGIAMANI DIMITRI, rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale, n. 7032. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore Intimata avverso la sentenza n. 6168/37/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 16/10/2014 e non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 6 aprile 2022; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10800/2015 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 17179/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore, dott. Mauro Vitiello, di rigetto del ricorso. RITENUTO CHE 1.
Dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), depositata in data 16/10/2014, qui impugnata, risulta che il contribuente Dimitri Goggiamani propose ricorso, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, avverso il provvedimento di diniego “n. 126199 Irpef-altro 1993” e poi appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado col riconoscimento degli effetti della definizione di cui all’art. 12 della legge 289 del 2002, avente ad oggetto tributi iscritti al ruolo per gli anni di imposta 1993 e 1997.
Dalla sentenza qui impugnata risulta che «in effetti il Goggiamani contestava che l'adesione alla suddetta agevolazione legislativa, una volta vanificata, fosse comunque valutata come comportamento concludente del ricorrente interruttivo della pretesa erariale quindi instava perché la medesima fosse dichiarata prescritta».
2. L'appello del contribuente è stato rigettato dalla CTR che, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto “ineccepibile” l'operato dell'Agenzia delle entrate che «constatata la data di consegna dei ruoli (anno d'imposta 1993 e 1997) successiva (10/12/2001) al 30/06/2001», aveva negato la sanatoria.
3. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha depositato foglio intitolato “atto di costituzione” ai soli fini della sua partecipazione all’udienza pubblica (e non invece il necessario controricorso), rimanendo dunque intimata.
4. Il Sostituto Procuratore, dott. Mauro Vitiello, ha presentato, in via telematica, conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10800/2015 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 17179/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 5.
Successivamente l’avv.to Dimitri Goggiomanni, difensore di sé stesso, ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ex art. 391 cod. proc. civ., con richiesta di estinzione del giudizio deducendo che i due debiti tributari, di cui al diniego di condono del 5 novembre 2009, sono risultati estinti a seguito della proposizione del ricorso. CONSIDERATO CHE 1. L’atto di rinuncia al ricorso rispetta i requisiti di forma richiesti dal codice di rito essendo stata presentata prima della data dell'adunanza camerale, sottoscritta dall’avvocato Dimitri Goggiomani - difensore di sé stesso - e notificata all’amministrazione erariale.
2. La regolarità formale della rinuncia rileva ai fini dell’estinzione del giudizio, in quanto, essendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso «produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese» (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 17187 del 29/07/2014, richiamata da Sez. U., 09/12/2019, n. 34429; id. Sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140). Secondo gli esiti della giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia in questione «[...] non integra un atto cosiddetto "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, u.c., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti» (così, Sez. U., 24/12/2019, n. 34429).
3. La rinuncia rituale produce, dunque, l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, ma rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr., Sez. U., n. 32113 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10800/2015 Numero sezionale 1195/2022 Numero di raccolta generale 17179/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 del 2019); tuttavia, nella specie, tenuto conto della mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate, nulla si dispone sulle spese.
4. Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo da parte del contribuente istante nell'ipotesi (come quella di specie) di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732; Sez. 6 - 1, 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391, cod. proc. civ., per rinuncia al ricorso. Nulla per le spese di giudizio. Così deciso, in data 6 aprile 2022. Il Presidente Federico Sorrentino 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U