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Ordinanza — n. 17171/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary settlement request under Article 11 of Law 50/2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17171/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily requested a simplified settlement under Article 11 of Legislative Decree 50/2017. Although the tax agency argued for judgment extinction based on the taxpayer's conditional settlement application, the court found the matter extinguished due to the cessation of the contested obligation. Consequently, the appeal was dismissed without further proceedings as the underlying dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 11 d.l. 24/04/2017, n. 50; Art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017: When a taxpayer voluntarily requests a simplified tax settlement and pays the due amounts, the litigation is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax dispute extinction simplified settlement procedure cessation of subject matter voluntary tax payment fiscal litigation termination deduzione dal reddito computabile diminuzione del reddito differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 10, del d.l. n. 50/2017
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio come previsto dall’art. 11, comma 10, del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Dipendendo la definizione del giudizio da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7737/2015 R.G. proposto da: SARCONE GERARDO, n. a Pietra Montecorvino, rappresentato e difeso dall’Avv. CRISTINA BAZZOLA del foro di Cremona come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Francesca Morlino in Roma, via Flaminia 48 – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di L’Aquila, sez. distaccata di Pescara, sez.9, n.938, depositata in data 11 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2022 dal consigliere Alberto Crivelli; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7737/2015 Numero sezionale 1917/2022 dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la Numero di raccolta generale 17171/2022Data pubblicazione 26/05/2022 declaratoria d’estinzione del giudizio.

RILEVATO CHE: 1.Gerardo Sarcone ricorreva contro l’avviso di accertamento n. RA7010300793/2009 davanti alla CTP di Chieti, col quale l’Agenzia gli contestava l’indeducibilità di alcune componenti negative del reddito. L’adìta CTP rigettava il ricorso con sentenza n.166-05- 2010, per cui il contribuente ricorreva in appello. In secondo grado la CTR, con al sentenza n.938 del 2014 qui impugnata rigettava il gravame. Ricorreva quindi lo stesso Sarcone in Cassazione, affidando il relativo ricorso a tre motivi. L’Agenzia si costituiva con controricorso; 2.Con memoria del 4 dicembre 2018 l’Agenzia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio avendo il ricorrente presentato domanda di definizione condonistica della controversia;

3. Con memoria 22 febbraio 2022 il ricorrente ha richiamato la propria richiesta di definizione agevolata e rinunciato al ricorso; CONSIDERATO CHE: 1.Dalla memoria sopra riportata risulta che con nota del 19 novembre 2018 la Direzione provinciale di Chieti dell’Agenzia ha comunicato che il contribuente ha presentato istanza di definizione della lite fiscale ai sensi dell’art.11 del d.l. 24/04/2017, n.50, convertito con l. 21/06/2017, n. 96 provvedendo altresì al versamento di tutte le somme dovute in base a tale disciplina;

2. Nessuna delle parti ha chiesto nel termine del 31 dicembre 2018 la trattazione della causa;

3. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio come previsto dall’art. 11, comma 10, del d.l. n.50/2017, ma in questo caso per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’estinzione dell’obbligazione tributaria; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7737/2015 4.

Le spese di lite, tenuto conto dell’estinzione, restano a carico Numero sezionale 1917/2022Numero di raccolta generale 17171/2022 della parte che le ha anticipate; Data pubblicazione 26/05/2022 5. Dipendendo la definizione del giudizio da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q.

M. La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere Così deciso in Roma, in data 22 aprile 2022 Il Presidente Ettore Cirillo F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #