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Ordinanza — n. 17073/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after taxpayer proves full payment under 2018 tax amnesty law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17073/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer submitted proof of full payment under the 2018 tax amnesty scheme. The Revenue Agency acknowledged the regularity of the taxpayer's payment and the completion of the debt definition procedure. Consequently, the court dismissed the appeal against the lower court's rejection of the taxpayer's claims.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 2697 cod. civ.: When a taxpayer proves full payment under the tax amnesty provisions and the tax authority acknowledges the debt's extinction, the judicial proceeding is extinguished.

Parole chiave

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tax amnesty debt extinction full payment proof procedural extinction tax dispute resolution condono delle spese procedurali procedura fiscale addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
In data 11 maggio 2021 la società Isotta Fraschini Motori s.p.a, ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 d.l.
Art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018
In data 11 maggio 2021 la società Isotta Fraschini Motori s.p.a, ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 d.l.
Art. 2697 cod. civ.
917, nonché dell’art. 2697 cod. civ. La società contribuente ha resistito con controricorso.
Artt. 92 e 93 d.P.R. del 22/12/1986 n. 917
art. 2697 cod. civ
917, nonché dell’art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20097/2014 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro ISOTTA FRASCHINI MOTORI S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Romanello Pomes, con il quale è elettivamente è domiciliata in Roma, Via Francesco Crispi n. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 20097/2014 Numero sezionale 1269/2022 Numero di raccolta generale 17073/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 36, presso lo studio dell’avv.to Riccardo Lombardi, giusta procura in calce al controricorso. Controricorrente Avverso la sentenza n. della Commissione tributaria Regionale della Puglia (di seguito, CTR) n. 492/08/2014, depositata in data 26/02/2014 e non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

RITENUTO CHE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della società contribuente, denunciando, con due motivi, il vizio di legge e, segnatamente, delle norme di cui agli artt. 92 e 93 d.P.R. del 22/12/1986 n. 917, nonché dell’art. 2697 cod. civ. La società contribuente ha resistito con controricorso. In data 11 maggio 2021 la società Isotta Fraschini Motori s.p.a, ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 d.l. del 23/10/2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge del 17/12/2018 n. 136, allegando documentazione comprovante l’intervenuto pagamento (mod.

F24). Con ordinanza del 27 maggio 2021, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire la notificazione dei nuovi documenti all’Agenzia delle entrate. Successivamente, con memoria del 28 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate ha dato atto dell’integrale pagamento, da parte della società contribuente, di quanto dovuto per la definizione agevolata ed ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 20097/2014 Numero sezionale 1269/2022 Numero di raccolta generale 17073/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 CONSIDERATO CHE Il presente giudizio va dichiarato estinto. Nella specie, non solo la società contribuente ha comprovato, mediante il deposito del modello di pagamento (F24) l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ma l’Agenzia delle entrate ha prestato piena adesione alla definizione della controversia oggetto del presente giudizio, dando atto della regolarità della procedura di condono avviata dalla società contribuente («la stessa è risultata regolare») e dell’integrale adempimento del debito («[…] il ricorrente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione»).

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in data 7 aprile 2022. Il Presidente Ettore Cirillo 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A