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Ordinanza — n. 16996/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to bankruptcy liquidation; costs shared between bankrupt company and tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16996/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the bankruptcy appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished following the liquidation of the bankrupt company. The tax agency had previously won the lower court appeal, but the company's bankruptcy trustee formally renounced the cassation request. Consequently, the Court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and ordered an equal sharing of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a bankruptcy trustee renounces a cassation appeal, the proceedings are extinguished under Art. 391 c.p.c., and costs are shared equally between parties absent new inadmissibility grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy liquidation cassation appeal procedural extinction costs sharing tax dispute trustee renunciation Civil Procedure Code arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Considerato che: il processo, a seguito della rinuncia al ricorso debitamente notificata alla controparte può dichiararsi estinto ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
Considerato che: il processo, a seguito della rinuncia al ricorso debitamente notificata alla controparte può dichiararsi estinto ai sensi dell’art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31732 del 07/12/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO DELLA COSTRUZIONI EDIL STONE s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n.44 presso lo studio dell’Avv.Luca Pardini e rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D., dall’Avv.Carlo Andrea Gemignani per procura in atti. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- F i r m a t o D a :

C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 5847/2015 Numero sezionale 1824/2022 Numero di raccolta generale 16996/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso la sentenza n.1372/25/14 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 7 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Costruzioni edili Ston s.r.l. di avviso di accertamento relativo a IRES e IVA dell’anno di imposta 2007, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente e accoglieva quello incidentale proposto dall’Agenzia avverso la decisione di primo grado, dichiarando legittimi e fondati gli atti impositivi; avverso la sentenza la Società proponeva ricorso, su tre motivi, cui resisteva, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; essendo intervenuto il fallimento della Società, con atto, debitamente notificato alla controparte, è intervenuta la curatela fallimentare la quale ha rinunciato al ricorso; il ricorso è stato, quindi, avviato nuovamente alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Considerato che: il processo, a seguito della rinuncia al ricorso debitamente notificata alla controparte può dichiararsi estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le alterne vicende processuali della controversia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio; nell'ipotesi di cause di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 5847/2015 Numero sezionale 1824/2022 Numero di raccolta generale 16996/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (cfr. Cass.n.31732 del 07/12/2018);

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022. Il Presidente 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e