Court denies taxpayer's request to dismiss tax appeal due to pending installment payments under the 2018 tax relief scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione dismissed the taxpayer's request to have the tax dispute extinguished while he was still paying installments under the 2018 tax relief scheme. The taxpayer argued that his adherence to the payment plan justified suspending the litigation, but the court found that the law requires actual completion of payments and submission of proof before suspension can be finalized. Consequently, the case was remitted to the lower court to remain suspended until the final deadline for payments passes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 del d.l. n.119/2018; The request to extinguish a tax proceeding based on adherence to a payment plan is inadmissible until the debtor has effectively completed payments and submitted the requisite documentation to the court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro DE BENEDICTIS ONOFRIO, elettivamente domiciliato in Roma, p.le Clodio n.8/c presso lo studio dell’Avv.Stefania Steri e rappresentato e difeso dall’Avv.Antonio Maria La Scala per procura in calce al controricorso. -controricorrente- F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12818/2014 Numero sezionale 1822/2022 Numero di raccolta generale 16995/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso la sentenza n.69/07/13 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 11.11.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.
Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su due motivi, nei confronti di Onofrio De Benedictis (che ha resistito con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi proposti dal contribuente in impugnazione di avvisi di accertamento relativi a Irpef e Iva degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 e della conseguenziale cartella di pagamento; il controricorrente ha depositato memoria, datata 27.9.2019, con cui – premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.3 del d.l. n.119/2018 (cd. rottamazione ter) e che è ancora in corso il pagamento delle relative rate - ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ.
Considerato che: dalla documentazione versata in atti risulta che l’importo da versare per la definizione agevolata (cd. rottamazione ter), ai sensi dell’art.3 del d.l. n.119 del 2018, conv. con modificazioni, è stato dilazionato in diciassette rate, con ultima a scadere il 30 novembre 2023; ai sensi del citato art. 3, comma 6: nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12818/2014 Numero sezionale 1822/2022 Numero di raccolta generale 16995/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.; pertanto, non può aderirsi alla richiesta di estinzione ma va disposto il rinvio a nuovo ruolo, in pendenza del termine concesso dal legislatore per il versamento delle rate residue.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, nella pendenza del termine ultimo (30 novembre 2023) per il perfezionamento della definizione di cui all’art.3 del d.l. n.119 del 2018. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022. Il Presidente 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G