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Ordinanza Interlocutoria — n. 16993/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 16993/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16993/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, via F.Denza n.20 presso lo studio dell’Avv.Laura Rosa e rappresentato e difeso dall’Avv.Roberto Cordeiro Guerra per procura in calce a margine del ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. -intimata- avverso la sentenza n.94/16/13 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 16993/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che: dalla documentazione, versata in atti unitamente alla memoria, risulta che l’importo da versare per la definizione agevolata (cd. rottamazione ter), ai sensi dell’art.3 del d.l. n.119 del 2018, conv. con modificazioni, è stato dilazionato in rate, con ultima a scadere il 30 novembre 2023; ai sensi del citato art. 3, comma 6: nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta differimento dell'imposizione tassazione provvisoria revoca della rendita diritti del contribuente impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, via F.Denza n.20 presso lo studio dell’Avv.Laura Rosa e rappresentato e difeso dall’Avv.Roberto Cordeiro Guerra per procura in calce a margine del ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. -intimata- avverso la sentenza n.94/16/13 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.

Rilevato che: F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14364/2014 Numero sezionale 1823/2022 Numero di raccolta generale 16993/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Maurizio Tanzini di avvisi di accertamento, relativi a Irpef degli anni 2004 e 2005, il contribuente ha proposto ricorso, su quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non ha resistito) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, riformando la decisione di primo grado di parziale accoglimento dei ricorsi; a seguito di memoria, con allegata documentazione, depositata nell’imminenza della camera di consiglio del 27.2.2019, con cui il ricorrente ha esposto di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.3 del d.l. n.119/2018 (cd. rottamazione ter), questa Corte ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo; il ricorso è stato, quindi, avviato nuovamente alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: dalla documentazione, versata in atti unitamente alla memoria, risulta che l’importo da versare per la definizione agevolata (cd. rottamazione ter), ai sensi dell’art.3 del d.l. n.119 del 2018, conv. con modificazioni, è stato dilazionato in rate, con ultima a scadere il 30 novembre 2023; ai sensi del citato art. 3, comma 6: nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14364/2014 Numero sezionale 1823/2022 Numero di raccolta generale 16993/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. pertanto, la trattazione del ricorso, in pendenza del termine concesso dal legislatore per il versamento delle rate residue, va rinviata a nuovo ruolo in data successiva al 30 novembre 2023.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, nella pendenza del termine ultimo (30 novembre 2023) per il perfezionamento della definizione di cui all’art.3 del d.l. n.119 del 2018. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022. Il Presidente 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C