Sentenza — n. 16972/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26313/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Italtel Spae Italtel Group Spa, rappresentate e difes e dagli Avv.ti Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma Piazza D’Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrenti e ricorrent i incidentale – avverso la sentenza della Commissione t ributaria regionale dell a Lombardia n. 1880/1/2015, depositata il 6 maggio 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16972/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Irrogava le conseguenti sanzioni. L’impugnazione delle contribuent i era parzialmente accolta dalla CTP di Milano.La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. Italtel Spa e Italtel Group Spa resist ono con controricorso , proponendo altresì ricorso incidentale, in parte condizionato, con cinquemotivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022,atto di annullamento parziale degli avvisi in via di autotutela (emess i in data 7 giugno 2017), con determinazione di un maggior imponibile integralmente coperto da perdite pregresse, irrogando, conseguentemente, sanzioni per sole violazioni formali.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26313/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Italtel Spae Italtel Group Spa, rappresentate e difes e dagli Avv.ti Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma Piazza D’Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrenti e ricorrent i incidentale – avverso la sentenza della Commissione t ributaria regionale dell a Lombardia n. 1880/1/2015, depositata il 6 maggio 2015.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 4 aprile 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Oggetto: Accertamento Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha concluso per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Udito l’Avv. Peverini Luca per le contribuent i che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per Iva , Irese Irap per l’anno 2007 nei confronti di Italtel Spa e Italtel Group Spa con cui riteneva , in relazione ad una complessa operazione di merger levereged by out, finalizzata all’acquisizione totalitaria della società Italtel Spa, indeducibili i costi perché non inerenti e, in parte non documentati, e, quanto alle operazioni con altre società del gruppo non residenti in Italia, per violazione della disciplina in materia di transfer pricing.
Irrogava le conseguenti sanzioni. L’impugnazione delle contribuent i era parzialmente accolta dalla CTP di Milano.La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. Italtel Spa e Italtel Group Spa resist ono con controricorso , proponendo altresì ricorso incidentale, in parte condizionato, con cinquemotivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022,atto di annullamento parziale degli avvisi in via di autotutela (emess i in data 7 giugno 2017), con determinazione di un maggior imponibile integralmente coperto da perdite pregresse, irrogando, conseguentemente, sanzioni per sole violazioni formali.
Inoltre, le suddette sanzioni sono state tutte oggetto di definizione agevolatain data 25 luglio 2017.L’Ufficio, pertanto, ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, istanza cui le contribuentihanno aderito in udienza.
2. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Deciso in Roma, il 4 a