Cassation court dismisses taxpayer appeal, upholding lower court ruling on VAT payment order validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a first-instance ruling that rejected the tax authority's claim. The taxpayer argued the payment order was invalid due to improper notification and lack of proof of receipt, while the lower court noted the taxpayer remained in default. The court ruled that the substantive nature of the payment order allows for procedural cures, affirming the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 c.p.c.; Art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973; Art. 60 D.P.R. n. 600/1973: The general rule of curing nullities for achieving the purpose applies to defects in the notification of a tax payment order when the taxpayer has timely challenged the order, demonstrating full knowledge.
Parole chiave
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15 ORDINANZA sul ricorso R.G. 3501/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata -ricorrente- contro BOCCA CARLA (CF BCCCRL57M56D969H) -intimata- nei confronti di EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosa Verna e dall’avv. Paolo Boer nel cui studio in Roma piazza Cola di Rienzo 69 è elettivamente domiciliata -controricorrente ric. incidentale adesiva- 1 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 3501/2015 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 16826/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 165/35/13 depositata in data 10/12/2013. udita la relazione della causa svolta alla udienza del 13 /04/2022 dal consigliere dott.
RUSSO RITA RILEVATO CHE Bocca Carla ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di atto di contestazione, spedito dalla Agenzia alla Compagnia Trasporti Mediorientali s.a.s. di Bocca Carla & c. relativo alla omessa dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2003, nonché a seguito di pertinenti avvisi di accertamento inviati tanto alla società che a Bocca Carla. La contribuente contestava la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la inesistenza della notifica della cartella di pagamento e la illegittimità della cartella per carenza di motivazione.
Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto, rilevando che gli avvisi di accertamento non sono stati regolarmente notificati poiché affissi all'albo pretorio del Comune di Crema, atteso che la contribuente risultava irreperibile. Il giudice d'appello osserva inoltre che la cartella esattoriale è stata intestata Bocca Carla senza riferimento alcuno alla società o alla qualifica della persona e che la notifica di detta cartella non è stata regolarmente provata poiché non è stata prodotta la copia dell'avviso di ricevimento munito della firma della contribuente. 2 F i r m a t o D a :
P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 3501/2015 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 16826/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi.
Equitalia ha proposto controricorso incidentale adesivo. Non si è costituita la contribuente. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 13 aprile 2022. RITENUTO CHE 1.- Preliminarmente si osserva che la ricorrente incidentale adesiva ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai primi due motivi proposti da Agenzia delle entrate e ha fatto propri il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposti dalla ricorrente principale. 1.1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente principale lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del DPR 600/1973, degli artt. 138,139 e 140 c.p.c. nonché degli artt. 6 e 10 della legge 212/2000.
L'Agenzia deduce che l'avviso di accertamento prodromico è stato correttamente notificato a Bocca Carla con il rito degli irreperibili così come peraltro riconosciuto dagli stessi giudici di merito. Il messo comunale infatti, constatato che presso la sede legale della società non vi era alcun ufficio e che si ignorava il luogo del trasferimento, aveva provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale affiggendo relativo avviso l'albo pretorio. Identico procedimento per la medesima ragione era stato eseguito per la notifica dell'accertamento intestato a Bocca Carla, socio accomandatario.
Il motivo è fondato. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 3501/2015 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 16826/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Lo stesso giudice d'appello dà atto che poiché la contribuente risultava irreperibile la notifica è stata effettuata con il relativo rito, con la successiva affissione all'albo pretorio.
Erroneamente tuttavia il giudice d'appello ritiene che ciò non abbia dato garanzia dell'effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente poiché, una volta constata la irreperibilità e non la occasionale assenza dalla residenza o domicilio, la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass. n. 3378 del 12/02/2020;
Cass. n. 4657 del 21/02/2020). 2.- Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente principale lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2313 c.c. L’Agenzia deduce che ha errato la CTR ad annullare la cartella impugnata intestata a Bocca Carla poiché “senza riferimento alcuno alla società e alla qualifica della persona come se riguardasse una persona fisica che deve al fisco in proprio delle imposte”. La ricorrente oppone che sussiste la responsabilità solidale illimitata del socio accomandatario e pertanto questi legittimamente può essere chiamato a rispondere direttamente delle imposte accertate nei confronti della società.
Il motivo è fondato. La pretesa tributaria è rivolta nei confronti di Bocca Carla sul presupposto che la stessa sia socio accomandatario della società in 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 3501/2015 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 16826/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 accomandita semplice Compagnia Trasporti mediorientali di Bocca Carla & c.
L’art 2313 c.c. dispone che nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Per questa ragione la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio, cui l’odierno Collegio intende dare continuità, che la notificazione dell'ingiunzione fiscale ad una società in accomandita semplice è correttamente effettuata direttamente all'accomandatario, poiché egli, ex art. 2313 c.c., è solidalmente responsabile dei debiti sociali senza che rilevi, ad inficiarne la validità, la mancata indicazione di tale qualità, ove la stessa non sia in contestazione tra le parti. (Cass. civ. sez.
I, 20/11/2018, n.29915) 3.- Con il terzo motivo del ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 26 del DPR 602/1973 in relazione all'art. 360 n. 4 c. p.c. L'Agenzia delle entrate lamenta l'errore della Commissione tributaria regionale, che ha annullato la cartella impugnata sul presupposto che né l'ufficio né il concessionario per la riscossione abbiano assolto l'onere della prova di una regolare notifica della cartella impugnata, consistente nella produzione della copia dell'avviso di ricevimento munito della firma della contribuente.
Così facendo il giudice d'appello non ha tenuto conto del generale principio di cui all'art. 156 c.p.c., 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 3501/2015 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 16826/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 della sanatoria per raggiungimento dello scopo, comprovato dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte di Bocca Carla.
Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché la contribuente non aveva dedotto la mancanza di prove in ordine alla notificazione della cartella quanto la sua non regolarità poiché eseguita attraverso il servizio postale e comunque era rimasta contumace in grado d'appello. Il motivo è fatto proprio anche dalla ricorrente incidentale. I motivi sono per quanto di ragione fondati. E’ consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio che la regola generale della sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo (156 c.p.c.) si applica anche ad eventuali vizi di notifica della cartella di pagamento, peraltro in questo caso neppure espressamente evidenziati dal giudice d'appello il quale si è limitato ad osservare che non era stata prodotta in giudizio la prova dell'avvenuta notifica della cartella; detta esibizione non era però necessaria poiché la contribuente aveva proposto tempestivo ricorso avverso la cartella stessa, con ciò dimostrando di averne avuto piena e utile conoscenza.
Deve pertanto qui ribadirsi che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 3501/2015 Numero sezionale 1307/2022 Numero di raccolta generale 16826/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. n. 27561 del 30/10/2018;
Cass. n. 6417 del 05/03/2019). Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi il merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore sia della ricorrente che della ricorrente incidentale adesiva e a carico della intimata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente. Condanna Bocca Carla al pagamento delle spese del giudizio in favore delle altre parti, che liquida nella somma, per ciascuna di esse, di euro 5.000,000 per compensi oltre spese prenotate a debito. Roma, Camera di consiglio del 13 aprile 2022 IL PRESIDENTE Domenico Chindemi 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2