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Ordinanza — n. 16702/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares case extinguished due to settlement of tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16702/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax litigation extinguished following a settlement agreement between the tax authority and the insurance companies. The lower court had previously upheld tax assessments regarding loss accounting methods for fiscal years 2004 and 2005. The court accepted the tax agency's request to terminate the proceedings because the parties had resolved the dispute with a mutual compensation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018: When parties reach a settlement resolving the tax dispute, the court must declare the proceedings extinguished and assign costs to those who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment settlement agreement compensation of costs tax dispute resolution Cassation procedure differimento dell'imposizione deduzione per spese procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018
In data 5/6/2019 le società controricorrenti hanno depositato istanza con cui hanno chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
In data 5/6/2019 le società controricorrenti hanno depositato istanza con cui hanno chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20895/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente - contro Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., già Fondiaria Sai S.p.A., in persona del I.r.p.t., in proprio ed in qualità di socio unico della Società SAI Mercati Mobiliari Società Intermediazione Mobiliare S.p.A., estinta e cancellata dal registro delle imprese, ad esito della procedura di liquidazione, il 5 aprile 2018. r<,_ ‘2- s v controricorrente .7t-- v \ 1/4! 55 I c,-,r 7,,,7,20L.t-} ‘,/n Rovvx 3-- at'?- ('-; en('‘'‘' t"(a22 0-(1 ) (, ,) vv. avverso la sentenza n.65/29/14 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, emessa il 19/12/2013, depositata in data 14/1/2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 03 maggio 2022 ex art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Andreina Giudicepietro. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio. FATTO E DIRITTO 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi avverso la Società SAI Mercati Mobiliari Società Intermediazione Mobiliare S.p.A. e la Società Unipol SAI Assicurazioni S.p.A. per la cassazione della sentenza n.65/29/14 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, emessa il 19/12/2013, depositata in data 14/1/2014 e non notificata, che ha rigettato, previa riunione, gli appelli dell'Ufficio, in controversia relativa all'impugnativa degli avvisi di accertamento di secondo livello emessi dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti della società consolidante Fondiaria SAI S.p.A. (successivamente Unipol SAI Assicurazioni S.p.A.) per le annualità d'imposta 2004 e 2005.

2. Con la sentenza impugnata, la C. t. r. della Toscana dava atto che, a seguito dell'emissione degli avvisi di primo livello nei confronti della consolidata SAI Mercati Mobiliari Società Intermediazione Mobiliare S.p.A. (di seguito SAI Mercati), era nato un contenzioso, deciso con la sentenza della C.T.R. della Lombardia, che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo la legittimità del metodo di contabilizzazione delle minusvalenze adoperato dalla consolidata negli anni 2004 e 2005. Nelle more di tale contenzioso, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana procedeva alla notifica degli avvisi di r.g. n.20895/2014 2 Cons. est.

Andreina Giudicepietro secondo livello, impugnati con separati ricorsi, poi riuniti, sia dalla società consolidata sia dalla società consolidante. La C.t.r. della Toscana, con la sentenza impugnata, ritenuti ammissibili i ricorsi avverso gli avvisi di secondo livello, indipendentemente dalla sorte degli avvisi di primo livello, nel merito confermava le decisioni di primo grado, ritenendo che le società avessero presentato nei corretti termini di legge la dichiarazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni per il periodo di imposta 2004 e 2005, adottando il metodo "lifo" a scatti annuali e rispondendo puntualmente al questionario.

3. A seguito del ricorso, le società resistono con controricorso.

4. In data 5/6/2019 le società controricorrenti hanno depositato istanza con cui hanno chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018. Le istanti hanno allegato all'istanza copia del modello di definizione della lite pendente e della ricevuta di presentazione, da cui risulta che la domanda è stata presentata il 30 maggio 2019 entro i termini di legge, nonché copia delle quietanze di pagamento degli importi dovuti per la definizione della lite.

5. Sospeso il processo, ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018, è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate istanza di estinzione per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, stante la regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia attestata dalla Direzione regionale della Toscana. Può pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio; le spese, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.119/2018, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

r.g. n.20895/2014 3 Cons. est. Andreina Giudicepietro la Corte dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere; dichiara, altresì, che le spese restano a carico delle parti che le